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Cdc su totem scommesse multato da Adm: 'Mancano elementi per decidere, processo rinviato'

11 agosto 2023 - 16:36

La Corte di cassazione ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa di una cartoleria cui Adm Puglia chiede 20mila euro per raccolta di scommesse non regolare.

Scritto da Dd
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La Corte suprema di cassazione, ritenendo di non avere a disposizione tutti gli elementi necessari per decidere, rinvia a nuovo ruolo (ossia iscrive la causa nel registro dei processi pendenti davanti alla stessa Cdc), il ricorso del titolare di una edicola-cartoleria al quale l'Agenzia delle dogane e monopoli pugliese nel 2016 chiedeva il pagamento di una sanzione di 20mila euro per aver raccolto scommesse tramite "due apparecchiature preindirizzate (cosiddetti totem, Ndr) che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti della cartoleria di giocare su piattaforme di gioco" messe a disposizione da un concessionario online su una specifica piattaforma.

Secondo Adm l'attività svolta dal ricorrente, la cartoleria, ossia quella di "organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse", lo pone sullo stesso piano di soggetti concessionari autorizzati. Da qui la richiesta di pagamento. Una richiesta contro la quale il titolare dell'esercizio commerciale si era già mosso, rivolgendosi al Tribunale di Lecce, che rigettava l’opposizione, e alla Corte d’Appello di Lecce, che a sua volta rigettava l’appello.

Da qui la decisione di rivolgersi alla Corte suprema di cassazione, che con l'ordinanza interlocutoria ha deciso "il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione in pubblica udienza", di fatto prendendo tempo per recuperare gli elementi che saranno utili ai giudici per prendere una decisione definitiva.

Si legge, infatti, nell'ordinanza della Cdc, che "il Collegio non ravvisa l’evidenza decisoria per poter stabilire se, in punto di fatto, l’attività svolta dal ricorrente configuri l'ipotesi di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di scommesse, creando un rapporto strutturale-strumentale alle piattaforme di gioco da parte di soggetti concessionari autorizzati, così non consentendo a questa Corte di chiarire, in punto di diritto, se il divieto di attività di diretta gestione delle scommesse si estenda alla messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura, anche non dedicata (c.d. 'totem') ma predisposta per la libera navigazione (internet point), situata in esercizio pubblico diverso dai locali della sede autorizzata del concessionario, idonea a consentire la connessione telematica al web".

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