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CdS: 'Cessione d'azienda equivale a nuova apertura, sala scommesse rispetti distanze'

27 giugno 2023 - 17:46

Per il Consiglio di Stato se una società rileva da una società la gestione di una sala scommesse non c'è continuità aziendale ma si tratta di una 'nuova apertura' ed è quindi applicabile il distanziometro.

Scritto da Fm

Nessun dubbio sulla legittimità  costituzionale e comunitaria della normativa regionale veneta per il contrasto al gioco patologico, e neppure dell'articolo 6 del Regolamento comunale in materia di giochi con il quale il Comune di Venezia ha conformato le attività ricadenti sul territorio alla tutela del superiore interesse pubblico perseguito dalla legge regionale, limitandosi alla individuazione dei luoghi sensibili con riferimento esclusivo alle tipologie previste dalla legge regionale.

Parola del Consiglio di Stato, che con una nuova sentenza respinge l'appello proposto da una società – che aveva rilevato la gestione di una sala scommesse da un'altra - contro il provvedimento con il quale il Comune di Venezia nel 2018 l’ha diffidata dall’esercitare l’attività per contrasto con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 50 del 10 novembre 2016, in quanto l’esercizio commerciale si troverebbe ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto a numerosi luoghi sensibili indicati nel provvedimento di diffida.

Una circostanza rilevata anche nel precedente grado di giudizio, dal Tar Veneto, secondo cui “l’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi si pone, infatti, perfettamente in linea con quanto previsto dall’art. 20, comma 3, lett. a) della legge regionale n.6 del 27 aprile 2015, con il quale si è devoluto ai Comuni il potere di individuare 'la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo […]'. Da siffatta premessa di carattere interpretativo il giudice di prime cure ha tratto, pertanto, la conclusione per cui non appare manifestamente illogica, irragionevole, né tantomeno sproporzionata, la decisione comunale di stabilire tale distanza in 500 metri da calcolarsi in linea d’aria, anche alla luce della non trascurabile estensione del territorio del Comune di Venezia”.

Il Consiglio di Stato quindi evidenzia che la stipula del contratto di cessione di azienda tra la società appellante ed il precedente gestore non testimonia la continuità aziendale nell’ambito della medesima sala scommesse, e non smentisce l’assunto che nel caso di specie si sia al cospetto di una nuova apertura. “In senso contrario, va osservato, nel solco delle riflessioni della più autorevole dottrina, che il trasferimento di azienda non comporta la successione nell’impresa, che, in quanto attività, è insuscettibile di successione in senso tecnico-giuridico. La successione è un fenomeno che attiene ai rapporti giuridici: si può succedere nella qualità di proprietario, nella qualità di creditore: non si può, invece, succedere nella qualità di imprenditore. Da ciò discende il corollario per cui il cessionario di azienda acquisterà la qualità di imprenditore a titolo originario, e non titolo derivativo. La correttezza di quest’ultima affermazione di principio trova puntuale riscontro, rispetto al caso in esame, nella circostanza per cui, a seguito della cessione di azienda, la società appellante ha dovuto stipulare un nuovo contratto di gestione con la società concessionaria. La fattispecie non può essere ricondotta dunque, come tenta di fare l’appellante, al mero trasferimento in continuità dell’attività da un gestore all’altro, all’interno dei medesimi locali”.

 

 

 

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