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CdS: 'Gioco, sì ad aggiornamento luoghi sensibili da parte dei Comuni'

14 novembre 2024 - 13:01

Il Consiglio di Stato ribadisce facoltà dei Comuni della Valle d'Aosta di individuare nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco ai sensi della legge regionale.

Scritto da Fm

Consiglio di Stato © Wikipedia

"Le Regioni ben possono legiferare in materia di interventi finalizzati a prevenire la ludopatia, tra cui anche la fissazione di distanze minime tra le sale da gioco e alcuni luoghi 'sensibili'. E così ha fatto la Regione Valle d’Aosta in particolare con l’articolo 4 della legge regionale che ha individuato una serie di divieti precipuamente volti a prevenire e contrastare la dipendenza da gioco. Tale disposizione, come sopra ricordato, ha previsto il divieto dell’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d'aria, inferiore a 500 metri anche da strutture culturali, ricreative o sportive."

A rimarcarlo è il Consiglio di Stato  nella sentenza con cui respinge l'appello proposto da una società per la riforma della sentenza del Tar Valle d’Aosta del 2021, concernente la realizzazione di un’agenzia di scommesse ippiche e sportive a Quart (Ao), che ha confermato la validità della deliberazione del Comune con cui nell’ambito della revisione dell’elenco dei cosiddetti 'luoghi sensibili' sono state individuate nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco lecito e scommesse tra le quali rientrava anche quella ove avrebbe dovuto essere esercitata l’attività della ricorrente.

Nella sentenza, i giudici di Palazzo Spada rilevano: "Come ha correttamente rilevato il Tar nella sentenza impugnata 'La discrezionalità riconosciuta al legislatore nella scelta di quale criterio di misurazione della distanza dai luoghi sensibili adottare, tra quelli astrattamente possibili, non sembra dunque essere stata esercitata in maniera irragionevole'.
In ogni caso, non sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d’impresa, perché è rimasto indimostrato l’assunto che l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria impedirebbe l’esercizio del gioco su tutto il territorio regionale. Peraltro, la distanza di 500 metri calcolata in linea d’aria, rapportata all’estensione territoriale del Comune di Quart, appare del tutto ragionevole e proporzionata, non potendosi dubitare della residualità di ulteriori spazi in cui ubicare le sale gioco (la ricorrente non ha dimostrato che non ve ne fossero altri)".


Infine, "se è vero che il riferimento della norma alla 'linea d'aria' in luogo del 'percorso pedonale' determina un inasprimento della disciplina, lo stesso si colloca pur sempre nel rispetto delle esigenze di tutela indicate nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2019 (cfr. Consiglio di Stato, sezione seconda, 7 agosto 2024, n.7042).
Quanto alla censura sull’individuazione dei siti sensibili va preliminarmente ricordato che con legge regionale n. 2 del 2019 sono stati individuati ulteriori siti ex art. 4, comma 1, ed è stato inserito il ricordato art. 4-bis che ne prevede la loro perimetrazione attraverso le 'mappe dei luoghi sensibili'. Ai sensi del comma 2 della stessa disposizione, i Comuni 'provvedono a redigere e aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili e localizzano l'ingresso principale dei medesimi tramite il sistema regionale delle conoscenze territoriali (Sct), ai fini della creazione delle aree di interdizione di cui al comma 1. I dati risultanti, elaborati in modo automatico, sono pubblicati a cura della struttura regionale competente in materia di cartografia.
Nel caso in esame, le attività individuate come luoghi sensibili (palestre - scuole di danza), sono incluse all’interno dell’elenco dei luoghi previsti come 'strutture ricreative' e 'attività ricreative sportive' che correttamente il Tar ha ritenuto luoghi che costituissero 'forme qualificate di aggregazione antropica in contesti lato sensu culturali e di sviluppo, come singoli o formazioni sociali, della complessiva personalità umana'.
Il comma 2 dell’art. 4 bis della legge regionale n. 14 del 2015 ammette poi che il Comune possa aggiornare la mappa dei luoghi sensibili, individuando luoghi riconducibili alle categorie protette già specificatamente previste dall’art. 4, comma 1, senza che alcun soggetto titolare di attività riconducibili al gioco d’azzardo possa opporre un affidamento maturato su una preesistente perimetrazione dei luoghi sensibili".
 

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