CdS: 'Regolamento gioco Reggio Emilia, nessun effetto espulsivo'
Il Consiglio di Stato boccia ricorso del titolare di due sale scommesse di Reggio Emilia considerando che 'non risulta essere stato adottato dal Comune alcun provvedimento che ne disponga la chiusura immediata'.
"Sulla base degli accertamenti effettuati dal verificatore nel giudizio di primo grado, risulta sufficientemente comprovato che non si è concretizzato nei confronti della odierna appellante il lamentato effetto espulsivo (non appaiono prima facie apprezzabili le deduzioni, secondo cui il verificatore avrebbe erroneamente concentrato i risultati degli accertamenti effettuati in merito alla delocalizzazione delle attività da gioco lecito sulla sola parte del territorio urbanizzato, anziché sull’intero territorio comunale; del resto, la società appellante afferma la non appetibilità commerciale della delocalizzazione dell’attività de qua in area esterna al centro abitato)".
Questa è una delle due motivazioni con cui il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare proposta da una società titolare di due sale scommesse ippiche e sportive ubicate nel Comune di Reggio Emilia per la riforma della sentenza del Tar che lo scorso aprile aveva confermato la validità dei provvedimenti regionali e comunali che hanno introdotto restrizioni all’esercizio di tali attività e all’installazione di apparecchi di gioco - con obbligo di delocalizzazione qualora insistano a una certa distanza (meno di 500 metri) dai luoghi sensibili - negandone il potenziale "effetto espulsivo".
Inoltre, rimarcano i giudici di Palazzo Spada, "non risulta essere stato adottato dal Comune alcun provvedimento che disponga la chiusura immediata dell’attività gestita dalla società appellante".