Cds: 'Licenza raccolta scommesse, ampia discrezionalità Autorità'
Il Consiglio di Stato evidenzia l'ampia discrezionalità dell'Autorità competente nel rilascio delle licenze per l'attività di raccolta delle scommesse.
Scritto da Anna Maria Rengo
"Il rilascio di licenza per l’attività di raccolta delle scommesse rientra tra le c.d. autorizzazioni di polizia, disciplinate dall’art. 88, r.d. n. 773 del 1931" e "secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intende aderire, il potere di adottare dette autorizzazioni, anche in ragione dell’originaria natura intuitu personae che connota tale tipo di licenze, è caratterizzato dall’ampia discrezionalità dell’Autorità competente".
Lo ribadisce il Consiglio di Stato, in una sentenza con la quale respinge il ricorso contro la sentenza del Tar del Veneto, presentato da un operatore che si era visto negare la licenza di pubblica sicurezza per esercitare un punto di raccolta scommesse.
Nel caso specifico, motivano i giudici, "emerge che il Questore ha fatto puntuale riferimento alle notizie trasmesse dalla Questura di Palermo e alle circostanze emerse in occasione del controllo eseguito in - omissis- in ordine a condotte non specchiate e a intendimenti poco chiari posti in essere da soggetti vicini all’appellante, rivelatori di possibili eventi di interposizione fittizia nella gestione dell’attività di raccolta scommesse".
Dunque, anche se le circostanze descritte nel provvedimento impugnato "non sono ascrivibili a responsabilità dell’appellante né a fatti penalmente rilevanti addebitabili a parenti o conoscenti", le stesse devono ritenersi "idonee a giustificare un giudizio prognostico negativo, specie con riferimento a un’attività, quale è quella della raccolta delle scommesse, particolarmente delicata e notoriamente attenzionata dalla criminalità organizzata". Quindi, "il provvedimento impugnato deve ritenersi congruamente motivato, in quanto supportato da un’adeguata attività istruttoria in grado di rivelare l’insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 11 e 88 del Tulps che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto dell’istanza".