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Cgars: ‘Concessione Adm e licenza Tulps necessarie per raccolta scommesse’

15 ottobre 2024 - 13:22

Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia sospende sentenza Tar per sala scommesse che disapplicava obbligo concessione Adm e licenza 88 Tulps.

Scritto da Cc

“Il provvedimento annullato dal giudice di prime cure è pienamente legittimo, essendo stato adottato applicando correttamente l’articolo 88 del Tulps”. Inoltre “la pronuncia censurata, oltre a essere evidentemente erronea, rischia di produrre conseguenze pregiudizievoli, abilitando in via di fatto soggetti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni nazionali a svolgere la delicata attività di raccolta delle scommesse, con possibili gravi ricadute sul piano dell’ordine sociale”, questo viene impedito “all’amministrazione di controllare gli operatori attivi nel settore in cui si discute”, favorendo “l’esercizio di attività di scommessa per fini criminali o fraudolenti, arrecando in tal modo un evidente danno al funzionamento del sistema di pubblica sicurezza, con pesanti ricadute su tutta la collettività”.

In questo modo Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana accoglie con un’ordinanza l’istanza cautelare del ministero dell’Interno – questura di Ragusa, contro un operatore di scommesse in merito alla sospensione della sentenza del Tar Sicilia sezione staccata di Catania.

Il consiglio sottolinea: “Considerato che parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado che ha disapplicato, per contrasto con il diritto euro-unitario, la normativa nazionale di rango primario che, in base al sistema “dualistico” (o doppio binario), impone a chi intenda svolgere l’attività di raccolta di scommesse legali nel territorio dello Stato di ottenere apposito titolo concessorio dall’Agenzia delle dogane e monopoli e l’autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall’articolo 88 del Tulps”.

Inoltre la parte appellante, richiamando la giurisprudenza sia della Corte di giustizia Ue sia del Consiglio di Stato, ha dedotto la “legittimità sul piano del diritto europeo del quadro normativo nazionale fondato sul sistema ‘dualistico’, considerato che l’obiettivo della lotta contro la criminalità organizzata collegata al gioco d’azzardo è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali purché siano soddisfatti i principi di proporzionalità, coerenza e sistematicità, consentendo di controllare efficacemente chi opera nel settore delle scommesse allo scopo primario di prevenire fenomeni di utilizzo di tali attività per fini criminali o fraudolenti”.

Ritenuto, pertanto, che in accoglimento della istanza cautelare di parte appellante deve essere disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado”, Il consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'istanza cautelare, sospende l'esecutività della sentenza impugnata e fissa l’udienza di merito che sarà indicata con separato decreto presidenziale. Inoltre condanna la parte appellata a pagare le spese della fase cautelare liquidate in 1.000 euro. 

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