Distanziometro gioco Parma, Tar: 'Nessun effetto espulsivo'
11 febbraio 2022 - 09:49
Confermata la bontà del distanziometro per le attività di gioco vigente a Parma, vale anche per i corner di scommesse presenti nei Ctd 'sanati' e non ha un effetto espulsivo.
Scritto da Fm
Il distanziometro per le attività di gioco introdotto dal Comune di Parma non provoca alcun effetto espulsivo e vale anche per i corner di scommesse.
Potremmo riassumere così i capisaldi della sentenza con cui il Tar Emilia Romagna rigetta il ricorso di una società titolare di un Centro trasmissione dati per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di cessazione dell'attività di sala gioco/sala scommesse in quanto posta nelle vicinanze di una scuola dell'infanzia paritaria.
Secondo i giudici, in particolare, è infondato il motivo di ricorso, “con il quale la ricorrente ha eccepito la violazione del proprio diritto di impresa, contestando al Comune di avere realizzato un effetto espulsivo delle attività in questione, attraverso l’individuazione troppo capillare dei luoghi sensibili, così da impedire di fatto alle imprese interessate di addivenire alla delocalizzazione degli esercizi in altro luogo posto a distanza superiore di 500 metri.
Invero, al fine di verificare l’effettiva ragionevolezza della mappatura disposta dal Comune, secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato, occorre utilizzare un approccio sostanzialistico, accertando in concreto se la misura adottata provochi effettivamente l’impossibilità di dislocare l’attività in altro luogo, rispettoso delle distanze minime da tutti i luoghi sensibili individuati.
E nel caso in esame, valutandosi l’eventuale effetto espulsivo, non solo a livello regionale o provinciale, ma anche strettamente comunale (parere n. 686 del 16 aprile 2021 della Sez. I del Consiglio di Stato sull’affare n. 1286/2020, sulle misure adottate dalla Regione Emilia Romagna), dalla perizia di parte ricorrente emerge che esistono altri luoghi del territorio comunale in cui è possibile delocalizzazione l’attività nel rispetto del criterio distanziometrico, né possano rilevare a dimostrazione del lamentato effetto espulsivo, le eventuali valutazioni imprenditoriali circa l’economicità dello spostamento”.
Bocciate anche le doglianze che chiamano in causa “l’intesa Stato Regioni del 7 settembre 2017, trattandosi di atto che la stessa ricorrente definisce come non vincolante, conformemente con quanto ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa” e quelle secondo cui una scuola paritaria non può rientrare fra i luoghi sensibili, poichè “la finalità sottesa alla disciplina concernente la lotta alla ludopatia è quella di evitare che le sale giochi o scommesse, o locali equiparati, siano un luogo di aggregazione per i soggetti potenzialmente vulnerabili (Corte Cost. n. 27 del 27 febbraio 2019, Pres. Lattanzi, Est. Amato, punto 6.2.), ragione per la quale l’art. 6 comma 2 bis L.R. n. 5/13 include tra i punti sensibili tutti gli 'istituti scolastici di ogni ordine e grado”, indipendentemente dal fatto che appartengano alle scuole dell’obbligo o meno, trattandosi di profilo irrilevante ai fini della ratio della normativa in esame”.