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Esiti di eventi oggetto di scommesse, Cassazione: 'Rettifica spetta ai Monopoli'

20 gennaio 2023 - 15:54

Per la Cassazione spetta ai Monopoli di Stato comunicare al concessionario l’esatto esito dell’avvenimento sportivo oggetto di scommessa e rettificarlo in caso di errore. Lo scommettitore va risarcito.

Scritto da Fm

© Sergio D’Afflitto / Wikipedia

I Monopoli di Stato sono responsabili della mancata rettifica dell’esito effettivo di un evento oggetto di scommessa al concessionario.

Lo statuisce la Corte di Cassazione, confermando quanto già affermato dalla Corte d’appello di Catania, che aveva condannato l’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Aams, ora Agenzia accise, dogane e monopoli) al risarcimento di uno scommettitore del danno da quest’ultimo subito per effetto dell’erronea certificazione, da parte dell’amministrazione dei Monopoli, del risultato di un evento sportivo; certificazione che aveva indotto l’ente concessionario delle scommesse a rifiutargli il pagamento della vincita che lo stesso avrebbe avuto diritto a conseguire in ragione del risultato della partita di calcio su cui aveva scommesso.

La Cassazione ricorda nella sua sentenza: “La corte territoriale ha sottolineato come l’amministrazione dei Monopoli dovesse ritenersi responsabile della mancata rettificazione del contenuto dell’erronea certificazione originariamente trasmessa alla società concessionaria delle scommesse, spettando a detta amministrazione dei Monopoli l’obbligo di assumere informazioni certe e corrispondenti all’esito effettivo degli avvenimenti oggetto di scommessa, sì che la mancata successiva comunicazione, in via di rettifica, dell’esito effettivo dell’avvenimento oggetto della scommessa in esame era valsa a renderla responsabile (per colpa propria) del mancato conseguimento, da parte dello scommettitore, dell’importo corrispondente alla vincita che avrebbe certamente conseguito; e tanto, a prescindere dalla (eventuale) riconducibilità, dell’originario errore sul risultato inizialmente certificato, alle erronee comunicazioni diffuse dall’ente organizzatore (l’Uefa) nell’immediatezza dell’evento oggetto della scommessa”.

In breve, evidenziano i giudici, “indiscusso che l’esito dell’avvenimento sportivo (rilevante ai fini delle scommesse) è necessariamente quello che si realizza sul campo di gara (cfr. art. 2, co., 6 cit.) (di cui l’amministrazione dei Monopoli è tenuta ad acquisire la corretta cognizione, attraverso le comunicazioni ufficiali degli enti organizzatori dell’evento o il proprio diretto impegno istruttorio), ciò che non assume alcuna rilevanza, ai fini delle scommesse, è l’eventuale modificazione successiva dell’esito maturato sul campo (ad es. per ragioni legate alla successiva applicazione di sanzioni sportive incidenti sul risultato dell’evento), mentre nulla impedisce che – fermo (e immodificabile, ai fini delle scommesse) l’esito maturato sul campo – l’amministrazione, cui compete 'l'acclaramento degli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa', possa (e, talora, debba) inoltrare, agli enti concessionari delle scommesse, le opportune rettifiche al fine di armonizzare le certificazioni rilevanti ai fini delle scommesse agli esiti riguardanti gli avvenimenti sportivi oggetto di scommessa. Nella specie, del tutto legittimamente il giudice a quo ha ricondotto alla responsabilità dell’amministrazione dei Monopoli la mancata comunicazione al concessionario della necessaria rettifica del (esatto) contenuto dell’esito dell’avvenimento sportivo oggetto della scommessa operata dallo scommettitore, correttamente valorizzando le competenze istituzionali di detta amministrazione, tanto sotto il profilo dell’acclaramento degli esiti degli avvenimenti oggetto di scommessa (imposto, dall’art. 6, co. 8, cit., a carico dell’amministrazione dei Monopoli), quanto in relazione alla garanzia della necessaria corrispondenza (imposta dall’art. 6, co. 2 cit.) tra l’esito delle scommesse operate e i risultati effettivamente realizzati sul campo di gara”.

La Cassazione quindi ha condannato i Monopoli al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.500 euro, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in 200 euro e “dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13”.

 

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