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Importi aggiuntivi Salvasport, CdS dà ragione ai concessionari di scommesse

04 giugno 2024 - 13:33

Il Consiglio di Stato accoglie appello di un concessionario di scommesse contro la richiesta del pagamento di importi aggiuntivi per alimentare il Fondo Salvasport da parte di Adm: 'Il limite di stanziamento del Fondo funziona anche quale limite al prelievo'.

Scritto da Fm

“Siccome detta normativa è stata introdotta in via di decretazione d’urgenza per far fronte all’emergenza economica insorta a seguito della chiusura e delle restrizioni alle attività economiche, con lo scopo di reperire le risorse necessarie per finanziare le misure di sostegno e di rilancio dell’economia e, per quanto interessa l’art. 217, del settore sportivo, il vincolo di scopo al prelievo non può che essere sorretto, sul piano della tenuta del sistema, dalla sussistenza di serie e gravi esigenze imperative di interesse generale, non riducibili alla generica ‘ragion fiscale’.”.

Così si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che accoglie l’appello proposto da un concessionario di scommesse sportive per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nell'estate del 2023 ha confermato la validità delle note con cui l'Agenzia delle dogane e dei concessionari all'inizio dell'annol'aveva inviato a effettuare i versamenti delle somme destinate ad alimentare il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale e gli importi aggiuntivi dovuti a titolo di versamento dell'importo dello 0,5 percento della raccolta come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge n. 34/2020), varato durante l'emergenza Covid 19.

In riforma dell’impugnata sentenza, i giudici di Palazzo Spada accolgono il ricorso di primo grado e annullano gli atti impugnati.

Per la società ricorrente, si legge nella sentenza del CdS, “ l’effetto lesivo derivava dal fatto di essere considerata soggetto passivo dell’imposta indiretta nella percentuale dello 0,5 percento sulle complessive entrate derivanti dalla raccolta delle scommesse per il periodo di riferimento, anziché fino alle sole soglie massime previste per il finanziamento del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021), come avrebbe invece potuto e dovuto evincersi dalla suddetta normativa legislativa.

La controversia, quindi, è bene preliminarmente chiarirlo, non concerne il pagamento degli importi dovuti, per il periodo di riferimento, fino al raggiungimento dei suddetti limiti di stanziamento, necessari a coprire la spesa di costituzione e funzionamento del Fondo (importi tutti già interamente versati e dei quali la concessionaria non contesta la debenza), ma riguarda invece gli importi aggiuntivi richiesti in pagamento, calcolati sempre nella percentuale dello 0,5 percento per il periodo di riferimento, ma su tutte le complessive entrate provenienti dalla raccolta delle scommesse, a prescindere dal già avvenuto raggiungimento della soglia di finanziamento del Fondo pari ai già indicati 40 milioni di euro, massimi.”

Infine, “l’unica lettura possibile della disposizione normativa contenuta all’art. 217, decreto-legge n. 34/2020, nel raccordo fra il primo e il secondo comma, è esclusivamente quella che riposa sul principio del parallelismo tra il prelievo e la dotazione del fondo, con la conseguenza che il limite allo stanziamento del Fondo rappresenta anche il necessario tetto implicito al prelievo.”

 

Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.

 

  

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