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Insegna agenzia scommesse, Tar Lazio bacchetta il Comune di Roma: 'Non è pubblicità'

05 ottobre 2023 - 17:55

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un operatore contro il Comune di Roma che gli aveva negato la possibilità di installare le insegne di esercizio di una sala scommesse ritenendole contrarie al Regolamento sul gioco.

Scritto da Fm

Lo scopo dell’insegna di esercizio è solo quello di segnalare il luogo ove si esercita l’attività di impresa e non quello di pubblicizzarla”.

Lo ricorda il Tar Lazio nella sentenza con cui accoglie il ricorso presentato da un operatore di gioco, titolare di un punto di raccolta fisica di scommesse, contro il Comune di Roma, che gli aveva negato la possibilità di installare insegne di esercizio, nonché di vetrofanie, ritenendole contrarie a quanto stabilito dal Regolamento sale da gioco e giochi leciti, approvato nel giugno 2017.

Considerando che secondo una deliberazione del consiglio comunale risalente al 1997 “non è ammessa l’installazione di pellicole adesive per una misura superiore al 33 percento della superficie della vetrina”, l'operatore aveva rivisto la configurazione tecnica e grafica del progetto inizialmente presentato con l’intento di superare i possibili elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione, sostituendo le insegne luminose con le sole insegne di esercizio non luminose, recanti il marchio, e rimuovendo i faretti e le vetrofanie.

Nonostante tali modifiche, il Comune ha rigettato anche la seconda istanza presentata dalla società ricorrente richiamando le stesse argomentazioni espresse in relazione al primo progetto presentato dalla società.

L'operatore quindi ha presentato ricorso contro questo secondo diniego.

Per i giudici capitolini “appare evidente che Roma Capitale non abbia correttamente esaminato il secondo progetto della ricorrente cui non era applicabile tout court il divieto di cui all’art. 9 del Regolamento sale gioco non presentando lo stesso insegne luminose faretti o vetrofanie ma esclusivamente insegne di esercizio riportanti un marchio autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Laddove l’Amministrazione avesse avuto dei rilievi da svolgere in ragione del numero di insegne previste, avrebbe dovuto farlo in contraddittorio con la società istante eventualmente proponendo o sollecitando dei correttivi”.

Alla luce di tutto ciò, “l’atto impugnato deve, dunque, essere annullato con l’obbligo di Roma Capitale di riesaminare l’istanza e di rideterminarsi nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla presente decisione e delle garanzie partecipative della ricorrente”.

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