“Nel caso in esame, il legislatore della Provincia di Bolzano si è riferito specificamente alle 'sale da giochi e di attrazione' e non genericamente ai 'giochi leciti', tra cui sarebbero state indubbiamente comprese le sale scommesse. Peraltro, la descritta distinzione non solo letterale o strutturale, ma anche in tema di effetti potenzialmente pregiudizievoli, tra sale giochi e sale scommesse, induce a ritenere non illogica la voluntas legis espressa nell’ambito provinciale altoatesino, sebbene, in un obiter dictum, la suddetta sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2579 del 2021 abbia qualificato una possibile differenziazione normativa tra i 'giochi leciti' come un’ipotesi irragionevole”.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza con cui accoglie il ricorso del gestore di un bar di Bolzano - difeso dall'avvocato Michele Busetti - e annulla un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di scommesse emesso dal Comune che voleva estendere l’applicabilità del distanziometro anche ai punti vendita che si occupano solo di raccolta delle scommesse, riformando perciò la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che invece aveva dato ragione all'Ente locale.
I giudici di Palazzo Spada a tal riguardo precisano: “La raccolta di scommesse sportive su eventi futuri avviene in gran parte a distanza, on line. Di talché, l’imposizione di un limite distanziometrico rispetto a 'siti sensibili' per le sale scommesse si rivelerebbe sostanzialmente inutile o, comunque, di utilità ridotta, in quanto non idoneo a realizzare le finalità di prevenzione della ludopatia, in quanto tale 'gioco lecito', come detto, avviene anche e soprattutto a distanza, sicché lo scommettitore, in assenza di un punto fisico, non sarebbe disincentivato dallo svolgimento del gioco, potendo agevolmente effettuare lo stesso in via telematica.
Il Collegio, in ragione di tutto quanto esposto, ritiene, quindi, che l'art. 5 –bis della L.P. Bolzano, che espressamente si riferisce alle sole sale da giochi per apparecchi (art. 86 Tulps), non possa trovare applicazione alla diversa ipotesi delle sale per scommesse su eventi sportivi (art. 88 Tulps) e ciò sia in ragione di un’esegesi letterale della norma, che non tollera, in quanto norma eccezionale, interpretazioni che non siano dalla stessa lettera ritraibili, sia in ragione di un’esegesi sistematica”.
Precisato questo, si sottolinea “l’indubbia congruità e adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite nonché la mancata violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per un’eventuale rimessione alla Corte costituzionale.
La norma provinciale, laddove indica quale oggetto di disciplina le sale da giochi e di attrazione, si riferisce certamente all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773 del 1931.
La fattispecie, quindi, è costituita da giochi effettuati attraverso macchinette (apparecchi) di tipo slot e si differenzia dalla raccolta scommesse su eventi sportivi, avendo come unico denominatore comune il fatto di essere entrambe le fattispecie classificabili come gioco d’azzardo, in cui ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita di denaro è totalmente o in parte aleatoria.
La differenza è esplicitata chiaramente anche a livello normativo. In particolare, l’art. 86 del r.d. n. 773 del 1931 disciplina l’esercizio delle sale giochi per apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, dello stesso testo unico, mentre l’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931 disciplina l’esercizio delle scommesse.
La differenza tra sala giochi e sala scommesse è individuabile altresì sotto un profilo degli effetti che possono conseguirne.
Infatti, non è implausibile ritenere che gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del Tulps (tra cui, in particolare, slot machine e videolottery) paiono 'i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica' (cfr, in proposito, Cons. Stato, IV, n. 2957 del 2017).
La differenza tra sale giochi dotate di strumenti elettronici (Vlt) e i punti di mera raccolta delle scommesse, infatti, è insita nella strumentazione offerta alla clientela, che per gli spazi Vlt consiste nella presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, laddove le sale scommesse offrono solo un luogo per raccogliere le 'puntate' sugli eventi sportivi”.
Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.