“È del tutto evidente, infatti, che uno studio odontoiatrico e uno studio pediatrico sono oggetto di un flusso costante e notevole di utenza. Le norme regionali censurate sono finalizzate a definire misure di prevenzione atte a garantire la fondamentale tutela di specifiche categorie ‘deboli’ della popolazione, rispetto alla quale i dedotti interessi economici sono destinati a recedere, ragion per cui non è ravvisabile alcuna violazione del principio di proporzionalità in alcuno degli aspetti censurati dall’odierno ricorrente. Ne consegue che anche i profili di costituzionalità della normativa in argomento appaiono fuori discussione. V – In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del giudizio, stante la relativa novità della questione, possono essere compensate tra le parti.”
In questo modo il Tar Puglia ha respinto il ricorso presentato da un operatore di gioco contro il diniego del questore di Barletta Andria Trani al rilascio della licenza (di cui all’art. 88 del Tulps) per la raccolta di scommesse in un locale del capoluogo. ll Comune di Barletta infatti aveva comunicato alla Questura che il locale non rispettava “le condizioni stabilite dalla citata legge regionale, trovandosi ad una distanza inferiore a 250 metri da due strutture sanitarie di cui alla L.R. n. 9/2017”, nello specifico uno studio odontoiatrico e uno pediatrico.
Una decisione ritenuta non equa dall’operatore di gioco, per il quale tali studi “non sarebbero qualificabili alla stregua dei “luoghi sensibili” previsti dall’art. 7, comma 2, della L.R. n. 43/2013, in quanto: a) non sarebbero studi privati accreditati, non figurando nell’elenco relativo alle strutture e agli studi privati accreditati presenti nella Regione Puglia; b) non sarebbero strutture presenti in pubblici elenchi accessibili al pubblico; c) sarebbero studi nell’ambito dei quali il medico esercita individualmente l’attività medica e non sotto forma di attività organizzata o sotto forma di società, associazione; d) consistono in appartamenti o locali privati di ordinarie dimensioni all’interno dei quali viene prestata una attività di assistenza specialistica di base.”
Ma, in opposizione, la Questura, dopo un preavviso di rigetto, ha negato definitivamente all’operatore di gioco il rilascio della licenza, richiamando un’ordinanza del Tar Puglia di Lecce del 2020 dove si era giunti alla conclusione che il diniego della licenza fosse legittimo sulla base di “quanto previsto dall’art. 2 della L.R. Puglia n. 9/2017 che alla lettera f) definisce come struttura sanitaria e socio sanitaria, qualunque struttura che eroghi prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite”, anche sulla scorta dell’art. 5 L.R. Puglia n. 9/2017 che, al punto 3.2, stabilisce che sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, fra gli altri gli “studi… medici e di altre professioni sanitarie, dove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità”.
Principi riconosciuti anche dal Tar Puglia.