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Punto scommesse senza preposti, Tar: 'Ok a licenza sospesa'

07 gennaio 2025 - 13:35

Il Tar Sicilia conferma la sospensione della licenza per un punto scommesse gestito da un soggetto non comunicato come rappresentante all’Autorità di Pubblica sicurezza.

Scritto da Fm
 © Pxhere

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Un punto scommesse va gestito dal titolare e dai rappresentanti in licenza, e, in loro assenza, nessun altro è titolato alla raccolta di gioco.

 

A stabilirlo è il Tar Sicilia, nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società contro la sospensione della licenza ex articolo 88 Tulps per tre giorni decisa dal questore di Palermo dopo che due controlli dei carabinieri e della polizia nell'esercizio aveva appurato la sola presenza nell'esercizio di un dipendente.

Due episodi distinti, verificatisi a distanza di pochi mesi, sufficienti a far scattare il provvedimento del questore.

Secondo i giudici amministrativi siciliani, “l’amministrazione resistente ha correttamente esercitato i poteri inibitori che sono accordati dalla legge e che, in materia di licenza per giochi e scommesse, non si limitano a quanto previsto dall’art. 100 Tulps

Difatti, ai sensi dell’art. 10 Tulps cit., 'le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata': in tal caso l’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 926 della l. n. 208/2005 poteva legittimamente essere sospesa o revocata qualora fosse stato riscontrato un 'abuso' da parte della titolare (art. 88 Tulps) o dei rappresentanti (art. 93 Tulps).

La normativa appena richiamata, nel consentire l’autorizzazione all’esercizio della raccolta di scommesse, richiede – anche alla luce del delicato settore in esame, presidiato addirittura da fattispecie incriminatrici (art. 4 della l. n. 401/1989 e art. 718 c.p.) e possibile veicolo di riciclaggio (art. 648-bis, commi 1 e 3 c.p.) – che la gestione dell’attività avvenga esclusivamente per mezzo del titolare e dei preposti, che devono essere preventivamente comunicati all’autorità di Pubblica Sicurezza per i controlli di polizia. Peraltro, è in ogni momento possibile aggiornare il nominativo dei rappresentati al fine di consentire il perdurante controllo dell’amministrazione.

Dall’esclusività della gestione in capo a soggetti noti all’Autorità di Pubblica sicurezza viene in evidenza come il minimo disallineamento tra situazione rappresentata alla Pubblica amministrazione e riscontrata dalla stessa costituisca una violazione dell’autorizzazione. È il contesto in cui questa matura, che deve essere ricostruito dall’autorità, a qualificare la violazione in abuso, passibile di adozione di provvedimenti anche inibitori.

Applicando tali coordinate generali al caso in esame, viene in evidenza che l’Autorità di Pubblica sicurezza ha legittimamente adottato il provvedimento di sospensione perché all’interno del locale condotto dalla società, in orario di apertura, è stata per due volte riscontrata (da due diverse forze di polizia giudiziaria e a distanza di più di 10 mesi tra un sopralluogo e l’altro) l’assenza dei soggetti autorizzati e la presenza di un soggetto non comunicato come rappresentante all’Autorità di Pubblica sicurezza”.

 

La circostanza per la quale il dipendente lo era a tempo indeterminato per il Tar “è ulteriormente indiziante del fatto che la presenza dello stesso all’interno del locale fosse tutt’altro che occasionale e (ancor meno) casuale. Inoltre, assume valore latamente confessorio delle effettive mansioni espletate dal dipendente la stessa richiesta di inserimento come rappresentante ex art. 93 Tulps da parte della ricorrente con istanza revocata e motivata dalle dimissioni del dipendente”.

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