“La convenzione accessoria alla concessione impone espressamente al concessionario di 'svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto' (articolo 5, comma 2 lett. f) e, inoltre, di 'osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica' (articolo 5, comma 2 lett. g)”.
Lo ricordano i giudici del Tar Lazio nella sentenza con cui respingono il ricorso di un operatore per l'annullamento di due note con cui nel 2015 l'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (oggi Agenzia accise, dogane e monopoli) gli ha comminato le sanzioni di 5 mila e 10mila euro, contestando – all'esito delle ispezioni svolte in due punti vendita ricarica - la presunta inosservanza dell'obbligo di rispettare il divieto di intermediazione per la raccolta di gioco a distanza, nonché il divieto di raccolta presso i luoghi fisici anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, sanciti dall'atto integrativo della convenzione di concessione e, in particolare, della disposizione che prescrive nonché della presenza di alcuni pc a disposizione degli avventori.
Il Collegio evidenzia che il ricorrente “ha assunto lo specifico obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco e, inoltre, di limitare l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto – ossia quello online – senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori. Inoltre, la società si è impegnata a non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco”.
Quindi, rimarcano i giudici a scanso di equivoci, “la raccolta del gioco può avvenire solo mediante il canale autorizzato (e quindi, nel caso dell’odierna ricorrente, unicamente online), 'con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica'. E tale previsione – di tenore sostanzialmente corrispondente all’articolo 5, comma 2, lett. g), della convenzione sottoscritta dalla ricorrente – in uno con l’espressa abrogazione della previsione normativa che consentiva ai concessionari di attivare apparecchiature 'che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse', non può avere altro significato, se non quello di vietare, oltre alla vera e propria attività di intermediazione nel gioco, anche l’installazione presso sedi fisiche delle predette apparecchiature, le quali danno luogo a una modalità di raccolta del gioco non autorizzata”.