Scommesse, Tar Calabria: 'Revoca licenza per rischio criminalità'
Per il Tar Calabria è giusto revocare la licenza per le scommesse se c'è rischio di condizionamento dell’attività da parte della criminalità organizzata.
“Allo stato e ad un primo sommario esame il ricorso non appare fondato, tenuto conto che nel provvedimento impugnato vengono puntualmente indicati i presupposti fattuali che fanno ritenere sussistente il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata dell’attività di giochi e scommesse di cui è titolare la parte ricorrente”.
È quanto si legge nel decreto con cui il Tar Calabria rigetta la domanda cautelare del titolare di un'attività di gioco contro la Questura di Cosenza per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.) e/o di adozione di provvedimento cautelare da adottarsi alla prima c.c. utile del provvedimento di revoca di licenza raccolta scommesse ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.