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Tar Lazio: 'Distanziometro regionale vale anche per i corner di raccolta scommesse'

01 febbraio 2023 - 17:50

Il Tar Lazio respinge il ricorso del gestore di una tabaccheria al quale la Questura ha negato l'apertura di un corner per la raccolta scommesse per la vicinanza del locale con una scuola materna.

Scritto da Fm
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“Non rileva che l’attività principale dell’esercente sia quella di tabaccheria, o che per l’accettazione delle scommesse sia prevista l’intermediazione di un operatore, in quanto la natura dell’attività esercitata è sufficiente ad attrarre anche il cd. 'corner sportivo' nell’ambito applicativo dell’art. 4 della citata Legge regionale del Lazio n° 5/2013, secondo un’interpretazione teleologica e non formalistica delle disposizioni di legge. Trattasi, infatti, di attività che reca in sé il rischio di abuso e di dipendenza, a prescindere dalla località di esercizio o dall’intermediazione umana”.

Ad evidenziarlo è il Tar Lazio, in risposta al ricorso del  gestore di una tabaccheria già autorizzata alla raccolta di giocate per il Lotto e Superenalotto e la vendita dei tagliandi di lotterie istantanee che si è visto respingere dalla Questura l'istanza per per l’apertura di un angolo dedicato alle scommesse sportive all’interno dei locali per la vicinanza con una scuola materna, ricadente fra le “aree sensibili” previste dalla legge regionale, che vieta l’apertura di nuove sale gioco a distanza inferiore di 500 metri da tali aree.

I giudici amministrativi quindi, respingendo il ricorso, precisano: “L’ampia e volutamente generica formulazione della normativa regionale consente di ricomprendere anche un 'corner sportivo', inteso come frazione del locale tabaccheria adibito a ricevitoria di scommesse sportive, nel novero delle sale scommesse.

Anche a livello comunale, peraltro, il cd. 'corner sportivo' risulta ricompreso nell’ambito dell’obbligo di rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili, come si evince dall’art. 6 del Regolamento sale da gioco e giochi leciti di Roma Capitale nr. 31 del 09/06/2017, che si riferisce espressamente alle 'agenzie per la raccolta di scommesse', nell’ambito delle quali va ad inquadrarsi anche l’attività di raccolta di scommesse sportive oggetto del presente giudizio.

La ricomprensione del 'corner sportivo' tra le sale scommesse risulta peraltro in linea con la ratio della normativa regionale indicata dallo stesso ricorrente, che ha lo scopo di prevenire e ridurre il rischio da gioco d’azzardo patologico (Gap) ed il contrasto alla relativa dipendenza, promuovendo la consapevolezza dei rischi correlati al gioco, ancorché lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché la cultura del gioco misurato.

Lo spirito della legge è quello di ridurre i rischi connessi al gioco, nei confronti delle categorie di persone normalmente più esposte e vieppiù vulnerabili, con la conseguenza che l’ampiezza o l’ubicazione dei terminali preposti alla raccolta delle scommesse all’interno dei locali dell’agente sono del tutto irrilevanti ai fini della sottoposizione all’obbligo di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili”.

 

 

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