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Tar Liguria: 'Sala scommesse, distanziometro vale anche in caso di subentro'

25 marzo 2025 - 15:57

Il Tar Liguria boccia ricorso di una società contro niet della Questura a licenza per la raccolta di scommesse in un locale vicino a tre 'luoghi sensibili'.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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“Per la soluzione della controversia non risulta decisiva la questione agitata in giudizio dal ricorrente, ossia se i bookmakers stranieri operanti in Italia ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014 siano o meno pienamente equiparabili ai concessionari di Stato ed alle imprese che hanno regolarizzato la propria posizione sulla scorta dell’art. 1, comma 643, della stessa legge n. 190/2014 (in senso negativo, peraltro, si sono espresse Cons. St., sez. VII, 14 febbraio 2024, n. 1498, e Cons. St., sez. I, parere n. 686 in data 16 aprile 2021). Infatti, anche aderendo alla tesi secondo cui nella specie non vi è nuova apertura di una sala scommesse, bensì subentro nell’esercizio preesistente, risultando identica l’attività di raccolta delle giocate, difetta comunque il requisito distanziometrico necessario per l’assentimento della licenza di cui all’art. 88 Tulps.”

Questo è il fulcro della sentenza con cui il Tar Liguria rigetta il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società per impugnare il provvedimento con cui il questore di Imperia ha respinto la sua istanza di rilascio della licenza per la raccolta di scommesse sportive per conto di una concessionaria.

Per il ricorrente l'’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che “l’autorizzazione richiesta riguardi la nuova apertura di un centro scommesse, mentre l’istante si limiterebbe alla volturazione di un esercizio già esistente, subentrando nell’attività svolta dal precedente titolare dell’azienda ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge n. 190/2014, con conseguente inapplicabilità delle distanze minime dai luoghi sensibili. Ciò in quanto l’attività di raccolta delle scommesse sportive risulterebbe identica sotto il profilo fattuale a quella ininterrottamente espletata nel locale fino alla fine di luglio 2023, nonché ad essa giuridicamente equivalente per via dell’equiparazione legislativa fra i concessionari collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i bookmakers non concessionari operanti nel regime di cui all’art. 1, comma 644, cit”.

Ma secondo i giudici amministrativi liguri, la configurazione della fattispecie come mera prosecuzione del già attivo corner di raccolta scommesse (ossia punto di gioco sportivo all’interno di un esercizio commerciale) sottrae la ricorrente “alla sfera applicativa del divieto posto dal piano comunale del commercio, il cui art. 6, punto 2, proibisce soltanto le nuove aperture ed i trasferimenti di sale giochi e centri scommesse. Diversamente, però, non esime la società dall’obbligo di rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili stabilite dalla L.R. n. 17/2012 e dal regolamento giochi leciti del Comune di Ventimiglia”.

Il Tar quindi conclude: “Come già sancito da questo Tribunale, il regime giuridico delle distanze minime dai luoghi sensibili previsto dalla L.R. n. 17/2012 ed integrato dal regolamento sui giochi leciti del Comune di Ventimiglia si estende anche agli esercizi operanti al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni (Tar Liguria, sez. II, 30 giugno 2016, n. 734, relativa al caso di un imprenditore ventimigliese che conduceva una sala giochi sulla base di titoli rinnovati per quarantacinque anni). Né potrebbe ritenersi violato il principio di irretroattività, giacché, come chiarito dalla giurisprudenza, le attività economiche che si svolgono in un arco temporale indeterminato sono tenute ad uniformarsi alla disciplina sopravvenuta (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2024, n. 7099, cit., che ha riconosciuto la legittimità dell’ordine di cessazione dell’attività di raccolta scommesse di un operatore perugino, iniziata prima dell’introduzione della legislazione umbra in materia di distanze, statuendo che 'la norma introdotta dalla legge regionale si caratterizza per un effetto di conformazione dell’attività in questione, il che comporta che l’autorità amministrativa è tenuta a effettuare i relativi controlli anche sulle attività in corso, eventualmente revocando l’autorizzazione o la concessione per la sopravvenuta illegittimità, ove ne ricorrano i presupposti. Non si pone, quindi, un problema di applicazione retroattiva delle norme ma di uniformare l’attività alla disciplina normativa che dovesse intervenire nel tempo; evento del tutto fisiologico quando si tratti di attività economiche (come quella in oggetto) che si svolgono in un arco di tempo indefinito o comunque non prestabilito').

Pertanto, poiché l’immobile si trova pacificamente ad una distanza inferiore a quella consentita rispetto a tre luoghi sensibili (chiesa, biblioteca e bancomat), non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo alla raccolta di scommesse, risultando irrilevante il fatto che l’attività sia stata intrapresa anteriormente all’entrata in vigore della normativa regionale e locale sul distanziometro”.

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