Tar Lombardia ribadisce: 'Ctd, no a raccolta scommesse senza licenza Tulps'
Il Tar Lombardia conferma la cessazione dell’attività di raccolta delle scommesse ordinata dalla Questura di Brescia a Ctd privo di licenza Tulps.
Scritto da Redazione
"Il provvedimento appare legittimo, dal momento che l’attività esercitata dal ricorrente è priva di concessione ministeriale e ciò impedisce il rilascio della richiesta autorizzazione di polizia ai sensi del comma 644 dell’art. 1 della legge m. 190/2014, che, nel regolamentare la situazione di coloro che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al precedente comma 643, si limita a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti, facendo però salvo (anzi richiamando) quanto previsto dall’art. 4, comma 4 bis, della legge n. 401/1989. E cioè da una norma che sanziona qualsiasi attività di intermediazione o raccolta di qualsiasi tipo di scommesse senza la necessaria concessione".
È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Lombardia boccia il ricorso del titolare di un centro trasmissione dati contro il provvedimento del Questore di Brescia che ha ordinata la immediata cessazione dell’attività di raccolta delle scommesse esercitata dal ricorrente come "operatore privo di concessione e di licenza, dichiarando, a tal fine, di possedere i requisiti di moralità e onorabilità richiesti dal Tulps ai concessionari ex art. 88".
"Il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi dal principio affermato nella sentenza del Tar Milano, n. 848/2019, nella quale si legge che: 'Il sistema concessorio-autorizzatorio, vigente nel nostro ordinamento, la cui legittimità è stata confermata anche dalle Corti europee, riguarda unicamente operatori economici che intendano ‘organizzare e gestire’ nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse. Invece con il meccanismo predisposto (attraverso un Ctd intermediario, come nella fattispecie), ove lo Stato italiano lo consentisse, il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori. Anzi, tale incertezza costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione. 2.3.4. Peraltro, anche la giurisprudenza penale si è orientata nel senso di ritenere che integra il reato previsto dall’art. 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401, la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività di intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione (Cassazione penale, Sez. III, 20 luglio/30 agosto 2017, n. 39561)'.”.