“L’attività di internet point non è soggetta, in quanto tale, alla disciplina sul distanziometro prevista dalla legge reg. n. 24/2020. Invero, si tratta di attività economica distinta da quella attinente l’apertura di centri di scommesse; di spazi per il gioco con vincita in denaro; nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7, Tulps alle quali soltanto è applicabile la disciplina in questione, visto quanto chiarito dall’art. 6, comma 1, legge reg. cit.”
Ad evidenziarlo sono i giudici del Tar Sicilia, in una sentenza con cui accolgono il ricorso presentato dal legale rappresentante di una società per l’annullamento previa sospensione in via cautelare dell'ordinanza del Comune di Caltanissetta atta alla chiusura dell’attività non autorizzata di raccolta scommesse e sospensione della Scia – Segnalazione certificata inizio attività per l’attività di Internet point.
Il Collegio quindi rimarca che “in effetti è previsto nell’Ordinamento un rimedio per l’eventualità che sia necessario inibire lo svolgimento di un’attività commerciale per motivi attinenti la sicurezza della collettività. Si tratta del provvedimento questorile di sospensione, di cui all’art. 100 Tulps; un potere che, tuttavia, non risulta essere stato esercitato nella vicenda oggetto del giudizio”.
Il Tar Sicilia in particolare ritiene fondati il primo ed il secondo motivo d’impugnazione, per i quali il Comune di Caltanissetta sarebbe incorso nella violazione dell’art. 27, legge reg. n. 7/2019 per l’omessa indicazione degli incombenti che il ricorrente avrebbe dovuto assolvere per regolarizzare la sua attività, e si sarebbero verificati i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere dell’erroneità degli accertamenti pertinenti il rispetto del distanziometro, di cui alla legge reg. n. 24/2020, recante Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo.
Innanzitutto il ricorrente “ha lamentato che dal provvedimento gravato non sarebbe possibile evincere alcunché sulla verifica fatta a tal fine dall’Amministrazione intimata (qualifica professionale dei tecnici accertatori, criteri prescelti per la stima delle distanze e relative modalità di applicazione al caso concreto). Inoltre l’esito della verifica in discorso sarebbe sbagliato, non corrispondendo al vero che la distanza tra la sede dell’attività economica del ricorrente ed i 'luoghi sensibili' prossimi alla medesima – una scuola elementare e un asilo nido comunale – sia inferiore al minimo di legge.
Infine il ricorrente ha dedotto l’illegittimità della determinazione gravata dalla circostanza – dirimente – che l’attività di internet point, oggetto della Scia sospesa mercé la suddetta determinazione, non è subordinata al rispetto della disciplina sul distanziometro; disciplina da osservare, invece, ai fini del rilascio della diversa autorizzazione questorile per l’attività di gioco d’azzardo, di cui all’art. 88 Tulps”.
Con il terzo motivo di gravame, infine, il ricorrente ha prospettato che "una verifica corretta della distanza della sua attività economica dai luoghi sensibili viciniori – effettuata seguendo il criterio del percorso pedonale in conformità alla disciplina del Codice della Strada – avrebbe accertato che tale distanza misurata rispetto sia alla scuola comunale di quartiere che all’asilo nido comunale è pari a metri 515,00, quindi superiore al minimo di legge (metri 500,00); ragione per la quale il ha chiesto al Tar di disporre una consulenza tecnica di ufficio per stabilire la lunghezza dei possibili percorsi pedonali tra la sede del suo locale commerciale ed il 'luogo sensibile' più vicino, nonché per accertare la conformità dello stato di fatto dei luoghi alla planimetria di layout a suo tempo allegata alla Scia commerciale".
Tale motivo di impugnazione è stato assorbito dagli altri profili di gravame.