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Avviso orale a titolare sala gioco, Tar: 'Sussiste pericolosità sociale'

18 marzo 2025 - 11:05

Il Tar Lazio conferma legittimità di un avviso orale per pericolosità sociale a carico di un titolare di autorizzazione per la raccolta di gioco.

Scritto da Fm
© Pxhere

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"Secondo una consolidata giurisprudenza, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano punibili. "

A ricordarlo è il Tar Lazio con una sentenza che in parte rigetta il ricorso presentato dal titolare di un'autorizzazione ex art.88 Tulps, per l’esercizio delle attività di giochi e scommesse, per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di “avviso orale” emanato dal questore della Provincia di Viterbo, in quanto l'uomo è risultato segnalato all'Autorità giudiziaria per i reati di riciclaggio e falso, per la violazione dell'articolo 110 Tulps, per la violazione per i giochi e scommesse e per la violazione dell'articolo 17 Tulps.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, a suo dire, sorretto da "una motivazione scarna e stereotipata, in cui sarebbero stati apoditticamente richiamati un procedimento penale neppure configurante un carico pendente e non meglio precisate risultanze della consultazione della banca dati. Non sarebbe possibile quindi possibile inferire da tali elementi la pericolosità sociale del ricorrente".

Ma per il Tar Lazio nessuno "degli elementi addotti dal ricorrente appare in grado di scalfire il contenuto dell’impugnato provvedimento. L’Amministrazione resistente ha invero desunto non irragionevolmente la pericolosità sociale del ricorrente e la sua ascrivibilità ad una delle categorie di cui all’art. 1 del Dlgs. n. 159/2011 dagli elementi di fatto indicati in termini sintetici nell’avviso orale".

Per i giudici "ne consegue che è legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art.1 del Dlgs. n.159 del 2011”.

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