Tar Sicilia annulla provvedimento contro punto gioco: 'Allontanamento temporaneo del titolare non è reato'
Il tribunale amministrativo regionale della Sicilia accoglie il ricorso di un esercizio con punto scommesse di Palermo chiuso dalla Questura dopo che il titolare si era allontanato per pochi minuti.
"Sebbene il titolare di un'autorizzazione di pubblica sicurezza debba svolgere l'attività autorizzata assicurando una presenza costante e stabile nel luogo in cui la stessa deve essere esercitata, tuttavia è a questi consentito di avvalersi di dipendenti sotto la sua personale direzione in caso di assenza temporanea dovuta a comuni esigenze".
Così il Tribunale amministrativo regionale siciliano ha accolto il ricorso del titolare di un'esercizio commerciale con annesso punto aggiuntivo di raccolta scommesse contro la chiusura disposta dalla questura di Palermo in seguito all'allontanamento del titolare dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Il Tar ha ritenuto valide le ragioni del titolare che accusa la questura di eccesso di potere e di sproporzionalità della sanzione "rispetto all’esiguità del fatto contestato".
In seguito ad un controllo amministrativo svoltosi il 9 settembre 2021, infatti, i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avevano contestato l’assenza dell’intestatario della licenza e dei responsabili di pubblica sicurezza. Comunicato il fatto alla Questura di Palermo quest'ultima, in data 9 novembre 2021, aveva predisposto la chiusura del locale per 10 giorni, considerando anche "il carattere recidivo del comportamento di parte ricorrente, la cui licenza era già stata sospesa per sette giorni con provvedimento del 4 febbraio 2020".
A nulla sono valse, per gli uomini di Adm e per la questura, le giustificazioni del titolare secondo il quale "si è trattato un allontanamento di soli dieci minuti, motivato da 'esigenze comuni' (l’acquisto del pranzo in un vicino esercizio commerciale)".
Una motivazione che invece trova concordi i giudici del Tar siciliano, che accolgono il ricorso annullando il provvedimento della questura palermitana, poiché "non può ragionevolmente sostenersi che, per i soli dieci minuti necessari ad acquistare il pranzo da parte del rappresentante per la sicurezza, il punto di raccolta scommesse avrebbe dovuto essere chiuso; né si comprende come il titolare dell’esercizio avrebbe dovuto organizzare il lavoro dei rappresentanti per la sicurezza per non lasciare 'scoperta' una simile – brevissima – assenza, motivata da comuni esigenze".
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