Tar Toscana: 'Sala scommesse, nuovo contratto e nuova installazione si equivalgono'
Il Tar Toscana conferma diniego della Questura ad autorizzazione per la raccolta di scommesse ribadendo che nuovo contratto e nuova installazione si equivalgono ai fini del rispetto del distanziometro.
Scritto da Fm
“Il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento, considerata l’equivalenza, voluta dal legislatore regionale all’art. 4 comma 5, lett. a) della legge regionale della Toscana 57/2013 (come introdotto dalla legge regionale 4/2018), ai fini del rispetto della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, fra nuovo contratto con il concessionario e nuova installazione”.
Lo sottolinea il Tar Toscana nell'ordinanza con cui respinge l’istanza cautelare proposta da una società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con cui il questore della Provincia di Pistoia gli ha negato l'autorizzazione ex art. 88 Tulps per svolgere attività di raccolta scommesse.
Tale tema, si legge nell'ordinanza del Tar, è stato già affrontato dallo stesso tribunale amministrativo con una sentenza del 2019, “con la quale si è spiegato come anche un nuovo titolo contrattuale per il mantenimento dell’allaccio degli apparecchi alla rete telematica sia equiparabile ad un nuovo allaccio avvenuto nella vigenza della sopravvenuta normativa sulle distanze, con conseguente applicazione del principio del tempus regit actum”.
I giudici amministrativi quindi rimandano “al merito l’approfondimento delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con il diritto euronunitario sollevate nel ricorso”.