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Package design e gaming: un legame da definire

05 aprile 2025 - 09:31

L'Unione europea modernizza la protezione di disegni e modelli attraverso misure che potrebbero impattare anche sulla produzione di videogiochi. Ce ne parla l'avvocato Serena Corbellini.

© Eugene Chystiakov / Unsplash

© Eugene Chystiakov / Unsplash

Recentemente l’Unione europea è intervenuta per modificare la disciplina dei Disegni e modelli europei con l’obiettivo di adeguare la normativa ai progressi tecnologici e attuare una armonizzazione a livello europeo della disciplina dei Dm: lo scorso gennaio è stato pubblicato nella Guue il regolamento che modifica la disciplina su disegni e modelli comunitari e simultaneamente una direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, finalizzata a modificare le normative interne degli Stati membri in materia di disegni e modelli. Il regolamento è entrato in vigore il 9 febbraio 2025 e sarà applicabile in maniera graduale dal 1° maggio 2025, la direttiva invece, non essendo immediatamente esecutiva, dovrà essere attuata attraverso adeguati strumenti nazionali (leggi/ regolamenti di esecuzione).

Il design package mira a modernizzare la protezione dei disegni e modelli dell'Unione europea, includendo anche quelli emergenti dalle rivoluzioni tecnologiche di questo ultimo decennio, come la stampa 3D, il metaverso e l'intelligenza artificiale, nonché a rendere la tutela dei disegni e dei modelli più adeguata ai nuovi prodotti. In particolare a partire dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione ha comportato l’avvento di nuovi disegni e modelli che non sono incorporati in prodotti fisici. Ciò richiede un ampliamento della definizione dei prodotti che sono ammessi a beneficiare della protezione dei disegni e modelli al fine di includere chiaramente quelli incorporati in un oggetto fisico, o visualizzati in una grafica o che risultano dalla disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno. In tale contesto è opportuno riconoscere che le animazioni, quali il movimento o le transizioni, delle caratteristiche di un prodotto possono contribuire all’aspetto dei disegni e modelli, in particolare dei disegni e modelli non incorporati in un oggetto fisico.

La nuova normativa adotta una definizione più ampia di disegno e modello, che ora comprende “l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali del prodotto stesso e/o della sua decorazione, compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche”. Ne deriva che potrà essere depositato come disegno non più soltanto una rappresentazione statica, ma anche comprendente una sequenza di immagini in movimento. Quest’ultima aggiunta mi pare possa avere un grande rilievo per l’industria del gaming in quanto consentirebbe il deposito come Dm di animazioni, e quindi di parti di videogiochi.

La nuova normativa però non è ancora entrata in vigore e pertanto mancano applicazioni e provvedimenti applicativi che ci consentano di chiarire la portata concreta di questa innovazione.

Allo stesso modo il legislatore comunitario ha modificato anche la definizione di “prodotto”: esso comprende ora qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratore, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica, ivi compresi le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente. Ne deriva che ne sono ricomprese anche le opere digitali, per la cui circolazione non è quindi necessario alcun supporto fisico.

Entro dicembre 2027 gli Stati membri dovranno attuare la direttiva che ricalca il contenuto del regolamento, consentendo quindi una uniformazione delle discipline dei disegni modelli europei con quelli nazionali ed evitando delle disparità di trattamento nel mercato interno.

Entrambi i provvedimenti stabiliscono che per agevolare la commercializzazione di prodotti che incorporano un Dm registrato, nonché per migliorare la pubblicità della tutela, occorre indicare la registrazione con un simbolo e tale sarà la lettera D cerchiata, a indicare appunto la protezione di quel disegno e modello unitamente e del numero della relativa registrazione.

Si tratta sostanzialmente di una precisazione dovuta allo scopo di equiparare la situazione in tema di diritto d’autore e di marchi registrati: siamo infatti abituati a vedere la C di Copyright normalmente seguita dall’anno a cui lo stesso si riferisce, oppure la R accanto ad un marchio registrato, mentre fino ad ora in presenza di Disegni e Modelli registrati non era previsto alcun logo.

I disegni e modelli possono essere oggetto di una duplice protezione sia attraverso la registrazione, che con il diritto d’autore: il principio è quello della cumulabilità delle protezione in presenza dei requisiti di tutela, pertanto sarà possibile vedere la C e D indicate in relazione a un medesimo prodotto. Le opere del disegno industriale, infatti, sono coperte da copyright qualora ‘presentino di per sé carattere creativo e valore artistico’ (art. 2 legge d’autore).

Questo ulteriore requisito va ricercato o nella presenza di un valore estetico autonomo rispetto alla funzione utilitaria, oppure dal fatto che costituiscono un risultato non imposto dal problema tecnico-funzionale che l’autore si propone di risolvere. Alcune sentenze hanno riconosciuto anche che la creatività possa venir valutata non soltanto in base agli elementi dell’opera singolarmente considerati, ma anche in base alla loro scelta, coordinamento e organizzazione in rapporto al risultato conseguito. Ne deriverebbe per esempio che un layout di gioco potrebbe beneficiare della tutela Dm registrato per la sua funzione utilitaria (comodità di gioco) e del copyright in ragione della creatività nella disposizione dei vari elementi, o del valore estetico/creativo del layout stesso.

L’importanza della cumulabilità, e la necessità di armonizzazione sono evidenziate dal legislatore europeo che all’interno del regolamento prevede che “data l’avanzata armonizzazione della normativa in materia di diritto d’autore nell’Unione, è opportuno adeguare il principio della cumulabilità della protezione a norma del regolamento (Ce) n. 6/2002 con quella a norma della normativa in materia di diritto d’autore consentendo che i disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dell’Ue siano protetti in quanto opere tutelate dal diritto d’autore, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore”. Similmente la direttiva sancisce l’importanza di questa duplice tutela: “I disegni e modelli protetti come disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione offerta dal diritto d’autore fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore” (art. 23 d.Ue2024/2083).

Il package design ha quindi l’obiettivo di realizzare una uniformazione completa della disciplina dei Dm europei e di quelli nazionali, allo scopo di promuovere i primi che non hanno avuto un grande successo in termini di registrazioni: la tutela di un Dm può infatti essere nazionale, europea (Ue) oppure internazionale, e molto spesso si predilige quest’ultima allorché un prodotto venga commercializzato al di là dei confini nazionali in considerazione dell’opportunità di estendere la tutela a Paesi extraeuropei.

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