Proseguo la lettura del Disciplinare del Casinò di Saint Vincent e trovo la definizione dei “proventi di gestione”: gli introiti di gestione sono rappresentati dai proventi lordi di tutti i giochi in essere o di quelli che saranno eventualmente introdotti in seguito. Dal conteggio dei proventi lordi di gioco sono esclusi i proventi degli ingressi, delle mance, dei proventi delle attività complementari e accessorie...
Il concessionario versa le quote di gioco spettanti al concedente alla Tesoreria regionale. Tali quote assumono, all’atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico. Personalmente ritengo che detta qualificazione a norma di legge possa, per me debba, estendersi al controllo del totale quando entra nella disponibilità del concessionario.
Andando oltre trovo una disposizione sulle orfanelle. Cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo l’annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo da gioco di pertinenza e il 10 percento del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia. La presente disposizione è agevolmente comprensibile.
E continua: la stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate non regolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata. La presente disposizione, invece, mi pare incomprensibile. Come si può pensare una soluzione simile a fronte di una tentata truffa?
Ancora: nei casi si verificasse l’immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza del concedente, dovendosi intendere che il rischio ed il conseguente danno ricadono esclusivamente sul concessionario. Per quanto ai gettoni falsi esistono modalità applicabili, per gli ammanchi di cassa si presume siano addebitabili al cassiere e ritengo valida l’osservazione già fatta per il cambio assegni.
L’articolo proventi di gestione termina con: i cosiddetti “pagamenti di opportunità” sono effettuati dal concessionario a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza del voncedente. Va da sè che è di non semplice applicazione, in particolare, tenuto conto della motivazione, nel caso di gestione privata. Mi pare possa meritare una giusta e dovuta attenzione.
Nel Disciplinare un posto importantissimo lo riservo al controllo che rilevo “sulla regolarità del gioco e dei relativi incassi”. Nell’occasione, avendo iniziato a leggerlo, mi riservo di evidenziare la metodologia che personalmente ho sperimentato.
È la questione a mio avviso più rilevante; escludendo dal discorso quanto può esserlo con argomenti di competenza più vicina alla politica, mi riservo di trattarla compiutamente e ritengo che la precisazione precedente “Tali quote assumono, all’atto del versamento, natura di entrata di diritto pubblico” vista la Legge n. 488/1986 di conversione dell’art.19 del DL n. 318/1986, confermi ciò che precede.
Quanto posso anticipare è che il controllo come lo intendo si esercita in due tempi, uno concomitante e l’altro susseguente e che, forse in parte in quanto non conosco la procedura seguita, in una casa da gioco italiana è applicato.
Una ulteriore anticipazione è relativa all’uso gestionale che il concessionario privato potrebbe adottare e che, in ultima analisi, prevede un arricchimento allo scopo di ricavare elementi utili finalizzati al controllo del mercato, della domanda e del marketing.