"Il Prfp (...) risulta incongruo sotto il profilo teleologico, impedendo a questo giudice di valutarne la adeguatezza in un’ottica prospettica, sotto il profilo delle misure predisposte e della situazione finanziaria effettiva". Lo scrivono i giudici delle sezioni riunite della Corte dei Conti nella sentenza, di cui a ottobre era già stato reso noto il dispositivo, con la quale si "rigetta il ricorso" presentato dal Comune di Campione d'Italia contro la decisione della Corte dei conti lombarda di bocciare il suo piano di riequilibrio finanziario pluriennale "per l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 256 co. 12 Tuel" e si statuisce che "il dissesto già dichiarato (nel 2018 Ndr) prosegue nel rispetto della data di segregazione patrimoniale individuata dall’art. 254 co. 3 lett. a) Tuel, non trovando applicazione l’art. 243-quater co. 7 Tuel".
Nella sentenza, i giudici contabili sottolineano che il Prfp "mira a ripianare un disavanzo costituito da debiti attribuiti illegittimamente al bilancio in bonis, in dispregio della data legale di segregazione patrimoniale" e che tale violazione "ha condotto alla approvazione di un Prfp il cui obiettivo non corrisponde con quello previsto dall’art. 256 co. 12 Tuel". Più nel dettaglio, il Prfp sottoposto a giudizio "intende ripianare un disavanzo che si è formato successivamente alla dichiarazione di dissesto (tra il 2018 ed il 2020) e che è stato illegittimamente imputato al bilancio in bonis, distraendolo dalla concorsualità del dissesto".
I giudici evidenziano inoltre che il Prfp del Comune di Campione è stato approvato "in violazione dell’art. 254, co. 3, lett. a) Tuel, 'come se' la data della segregazione patrimoniale fosse il 31.12.2017 – ossia la fine dell’esercizio anteriore a quello della dichiarazione di dissesto – e 'come se' il Prfp potesse ripianare e assorbire disavanzi sopravvenuti del bilancio in bonis (e quindi in violazione anche dell’art. 268 Tuel)".
In questo modo, il Prfp "ha alterato la competenza dei due bilanci sui 'fatti di gestione', producendo tre effetti pratici, tutti gravemente illegittimi: (a) l’alterazione dell’obiettivo di riequilibrio, che non corrisponde con quello stabilito dall’art. 256 co. 12 Tuel; (b) il trasferimento di una parte della massa passiva del dissesto (accumulatasi tra il 1° gennaio 2018 ed il 31.12.2020) dentro il Prfp, revocando per quella parte gli effetti della dichiarazione ex art. 244 Tuel, in violazione dell’art. 246 Tuel e del principio di concorsualità della soddisfazione dei creditori (artt. 254-258 Tuel); (c) la trasformazione dello speciale Prfp, previsto dall’art. 256 Tuel, in uno strumento generale, per il ripiano di nuovi squilibri del bilancio in bonis, non ripianabili con le forme ordinarie (artt. 193 e 194 Tuel)".
Lo spostamento della data di segregazione, rileva la Cdc, ha reso il piano incongruo sotto il profilo teleologico. "Esso, infatti, conduce il Prfp a ripianare uno squilibrio che viene indebitamente assorbito al bilancio in bonis, violando con l’art. 256 Tuel, anche gli artt. 246 e 268 Tuel, nonché il principio di concorsualità".
E perciò "non occorre verificare in concreto la 'necessità' della misura 'straordinaria' e l’'adeguatezza' delle misure predisposte, anche dal punto di vista 'dinamico'. Il mancato superamento del test teologico, infatti, determina ipso iure (e già in astratto) il fallimento degli altri due giudizi".
Infatti, "l’alterazione delle competenze preliminari dell’Organo straordinario di liquidazione (artt. 254-258 Tuel) non consente di verificare se e in che misura l’obiettivo di riequilibrio e il Prfp ex art. 265 co. 12 Tuel sia effettivamente 'necessario' e 'straordinario'".
Inoltre, per effetto dell’illegittimità teleologica, il Prfp risulta altresì "inadeguato, poiché onera il bilancio in bonis del contributo allo squilibrio, senza verificare che tale onere sia compatibile con la continuità della erogazione di 'funzioni e servizi indispensabili' ai sensi dell’art. 244 Tuel e del decreto ministeriale 28 maggio 1993 (cfr. altresì l’art. 37, comma 3, lett. h), d.lgs. n. 504/1992)".
In sintesi, statuiscono i giudici, "il Prfp è incongruo e l’omologazione deve essere negata, in quanto l’obiettivo di ripiano è stato gravemente alterato, in qualità e quantità, da una erronea segregazione patrimoniale. Il Prfp, infatti, è stato approvato e reso esecutivo prima del completamento delle tre necessarie fasi preliminari alla segregazione".
LA DEGRADAZIONE DEL CREDITO NEI CONFRONTI DEL CASINO' - Un passaggio, nelle motivazioni dei giudici, anche al Casinò: "La specificità del ciclo del bilancio pubblico del Comune di Campione d’Italia, infatti, obbliga a valutare la sostenibilità e attendibilità delle previsioni di risanamento in parallelo alla vicenda concorsuale che interessa il bilancio del Casinò. Non può infatti essere trascurato che il giudice competente ha qualificato i crediti del Comune verso la società alla stregua di un 'finanziamento soci', la cui 'restituzione' è postergata a quella dei creditori chirografari, con la connessa degradazione dell’esigibilità contabile del credito".
IL CONTENZIOSO SANITARIO - Quanto all’impatto della passività potenziale derivante dal contenzioso sanitario con la Regione Lombardia, "va da sé che la classificazione contabile di tale passività andrà aggiornata alla corretta data di segregazione patrimoniale e, in termini obblighi di accantonamento, alla valutazione di soccombenza 'possibile' effettuata dal legale incaricato, alla luce dei criteri della diffusa prassi contabile nazionale ed internazionale".
In conclusione, i giudici osservano che "il Prfp dell’art. 256 co. 12 Tuel non è un 'pre-dissesto', ma un incidente procedurale del dissesto già in corso. Conseguentemente, l’illegittimità della misura straordinaria comporta la prosecuzione della procedura in itinere, nel rispetto delle competenze degli organi ordinari, straordinari e tutori, per l’adozione delle misure idonee a garantire il raggiungimento del duplice scopo della procedura di dissesto".