Per la quinta Sezione del Consiglio di Stato, la società Casinò di Venezia Gioco Spa non costituisce organismo di diritto pubblico: essa svolge attività eminentemente commerciale e non ha, per Statuto, il diritto al ripiano di eventuali perdite mediante il ricorso stabile a finanziamenti pubblici.
Per i giudici amministrativi, la particolare disciplina della Casa da gioco, risalente al 1936, non contrasta con quella dell'Unione europea in materia di concorrenza e monopoli, perché tende a regolare il fenomeno del gioco d'azzardo in relazione alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e dei flussi finanziari generati dalle attività di gioco e scommessa, senza trasformarsi nell'esercizio di una pubblica funzione.
L'orientamento emerge da una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da una cooperativa che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia e prestazioni connesse indetta dalla Società Casinò di Venezia Gioco Spa.
Nel regolamento della procedura di selezione allegato alla lettera d’invito, la società Casinò si è così espressa: “La Casinò di Venezia Gioco Spa svolge attività imprenditoriale e non è qualificabile come amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto appaltatore ai sensi del codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016). La presente procedura di selezione non è pertanto un bando di gara a evidenza pubblica, né un avviso pubblico o una procedura negoziata ai sensi della normativa sui contratti pubblici e, pertanto, non è soggetta a particolari formalità (anche derivanti da obblighi giuridici), né è regolamentata da norme di legge che la prevedano espressamente, trovando applicazione la disciplina del diritto privato” (art. 2 del Regolamento allegato alla lettera d’invito)”, ricorda il Consiglio di Stato.
“Nello stesso regolamento allegato alla lettera d’invito, la società Casinò ha omesso di indicare il valore dell’appalto, desumibile dalla moltiplicazione del numero delle ore richieste per il costo medio della prestazione così come evidenziato nelle Tabelle ministeriali. Nel regolamento stesso la società Casinò ha dichiarato di riservarsi di selezionare i concorrenti a proprio insindacabile giudizio e di non voler ammettere la partecipazione di raggruppamenti”, si legge ancora nella sentenza.
Una decisione che aveva indotto la cooperativa a chiedere l'accesso ai verbali e alle valutazioni dei concorrenti, possibilità negata dalla Casinò di Venezia Gioco Spa e avvalorata anche da una sentenza del Tar Veneto, che ha ritenuto inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dalla cooperativa a riguardo.
Il Tar Veneto ne ha declinato la giurisdizione “sul presupposto che la predetta società non costituisce un organismo di diritto pubblico svolgendo un’attività eminentemente imprenditoriale”.
Un assunto oggi confermato dal Consiglio di Stato.
Per conoscere i dettagli basta consultare la sentenza in allegato.