Gestione pubblica o privata, gli spunti del Disciplinare del Casinò St. Vincent
Una disamina delle disposizioni contenute nel Disciplinare del Casinò St. Vincent, alla luce dello studio in corso sulla migliore forma di gestione da adottare.
Chiaramente potrei anche pensare che ciò che ho scritto e continuerò a scrivere non sia stato di gradimento a chi deve applicare gli articoli del Disciplinare e in particolare il n. 16 (1) richiamato per quanto in discorso, sarebbe nell’ordine delle cose.
(1) l’art.17 (Ingressi) Oggetto del Consiglio n. 636 del 24 giugno 2009 “Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent”.
Mi scuso per aver riportato uno scampolo del mio precedente articolo, lo ritenevo indispensabile per il presente, precisazione compresa.
Ho rinvenuto il Disciplinare in internet così come spesso trovo e ho sempre cercato i bilanci e i relativi allegati; mi è sorta una ulteriore curiosità per cui mi sono riletto tutti gli articoli e ci sono parti che non riesco a comprendere, forse, per la mia scarsa conoscenza in tema di contratti.
Logicamente li ho letti tutti una volta, almeno sino al n. 17, ma desidero porre una domanda, se mi è consentito, sull’interpretazione che presento e che potrebbe non essere esatta, proprio per la motivazione di cui in precedenza.
Sicuramente non pretendo alcuna risposta, potrebbe darsi che la mia interpretazione sia abbastanza accettabile; se fosse completamente errata, pazienza. Pensavo e penso di aver preso una iniziativa da potersi tenere in considerazione; non chiedo nulla nemmeno se qualcuna delle mie obiezioni potrebbe essere accettabile.
Ciò che ha causato il mio interesse per le norme del Disciplinare è il fatto che tra le possibilità di una futura gestione della casa da gioco si possa individuare quella pubblica o quella privata. Certe descrizioni le trovo più che altro valide nel caso di scelta verso la privata e, allo stesso modo, rebus sic stantibus, mi sembrano inadatte.
Al Disciplinare devo ammettere che è stata fatta una integrazione, recentemente, alla dei titoli di credito, art. 5 Cambio assegni che recita: “Al fine di incrementare la produttività della Casa da gioco, Casinò Spa, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio, è tenuta a garantire, tramite il proprio ufficio cassa assegni ed a proprio rischio, la provvista di gettoni di gioco alla clientela contro rilascio di assegni di conto corrente o circolari. Resta esclusa ogni partecipazione di Regione ai rischi e ai danni conseguenti a tali operazioni”.
Ho già scritto di non essere edotto in campo contrattuale ma avrei piacere che mi si chiarisse l’interpretazione, per me definitiva, di: resta escluso l’azionista.
Ho lavorato anche se per poco tempo all’Ufficio fidi, definito nell’articolo come ufficio cassa assegni. Se l’assegno non onorato era stato rilasciato da persona autorizzata da apposito regolamento era addebitato al conto cliente; se, successivamente non pagato, a perdite su crediti che, d’altra parte troviamo a bilancio anche sotto l’accantonamento a un fondo specifico.
Se, invece, veniva pagato in qualche modo e l’importo era già stato passato a perdite nella contabilità dove sono stato un pochino di più e successivo bilancio, si attivava il conto sopravvenienze attive.
Un fatto certo è che la Regione, all’epoca della gestione Sitav Spa, versava al gestore un contributo forfetario proprio in riferimento al rischio; d’altra parte il gestore sopportava gli eventuali danni ed il Concedente non correva alcun rischio.
Art. 8 “Proventi di gestione” Le orfanelle, cioè le vincite non ritirate dai giocatori, dopo annotazione su apposito registro, verranno incluse nei proventi del tavolo di pertinenza e il 10 percento del loro ammontare sarà devoluto a titolo di mancia. Nulla da eccepire.
La stessa procedura sarà seguita per le poussettes, puntate irregolari effettuate dal giocatore dopo l’uscita del numero, quando non sia possibile l’individuazione del giocatore per la restituzione della puntata.
Nel caso si verificasse l’immissione in gioco di denaro e gettoni falsi o fuori corso, o si verificassero eventuali ammanchi di cassa, nessuna detrazione potrà essere operata sui proventi di spettanza di Regione, dovendosi intendere che il rischio ed il conseguente danno ricadono unicamente su Casinò Spa.
La mia prima considerazione, ad esclusione delle poussettes, è che potrebbe trattarsi di un Disciplinare vecchio o superato da un altro che non ho potuto o saputo cercare.
Sono stato anche cassiere di sala e per quanto agli ammanchi di cassa i cassieri vi hanno sempre provveduto in proprio.
Come impiegato di roulette non ricordo di aver dovuto cercare chi aveva fatto la poussette, anche perché chi la fa manda un altro a ritirare la vincita, solitamente ma non esclusivamente, su una delle dozzine o una delle chances semplici.
Per ciò che riguarda la poussettes aggiungo, e mi pare esagerato, dover ritornare i gettoni a chi aveva provato a mettere in atto una tentata truffa tramite una puntata irregolare.
Ancora, sempre dell’art. 8: i cosiddetti “pagamenti di favore” sono effettuati da Casinò Spa a proprio carico e non comportano detrazioni sui proventi di spettanza di Regione. Su questo mi pare valga quanto avanzato per il cambio assegni di cui all’art. 5.
Chiudo, ma solo temporaneamente, perché mi è particolarmente difficile comprendere il contenuto dell’art. 12 al quale mi sono dedicato prioritariamente.
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