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Nuovo organico Comune Campione, CdS interrompe giudizio: 'Morta un'appellante'

04 settembre 2024 - 10:31

Il Consiglio di Stato interrompe il giudizio sul ricorso di alcuni ex dipendenti del Comune di Campione, in quanto una di essi è morta, e si sofferma sul Casinò.

Scritto da Amr
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Una degli ex dipendenti del Comune di Campione d'Italia che avevano presentato appello contro la sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato a validità della nuova pianta organica dell'ente dopo la dichiarazone di dissesto è deceduto. Per questo motivo il Consiglio di Stato, con un'ordinanza, “dichiara l’interruzione del giudizio”, che aveva celebrato la sua ultima udienza pubblica lo scorso 5 giugno, quando la causa era stata trattenuta in decisione.

LA VICENDA – Nel ripercorrere la vicenda che oggi 4 settembre giunge alla sua “interruzione”, i giudizi del Consiglio di Stato chiamano in ampia causa il Casinò: “La questione ha origine dal fallimento della Casinò di Campione s.p.a., società interamente partecipata dal Comune di Campione d’Italia, che gestiva la omonima Casa da gioco ricoprendo un ruolo importante per l’economia dello stesso comune.
L’amministrazione comunale, infatti, era stata autorizzata all’esercizio del gioco al fine di consentire l’assestamento del proprio bilancio, l’esecuzione di opere pubbliche indilazionabili e così garantire servizi essenziali ai cittadini. A seguito del fallimento della Casinò di Campione s.p.a., avvenuto in data 25 luglio 2018, il Comune, con la deliberazione n. 64 del 13 agosto 2018 impugnata, ha rideterminato la dotazione organica del Comune di Campione d’Italia in n. 16 unità di personale e, conseguentemente, soppresso il Servizio speciale controllo Casinò e il Corpo di Polizia locale, dichiarando un’eccedenza di personale pari a n. 86 unità, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001. Con successiva deliberazione, n. 43, datata al 16 luglio 2019, il Commissario prefettizio ha ridefinito il modello organizzativo dell’ente, prevedendo una dotazione organica del Comune di n. 15 unità di personale”.

LA SENTENZA DEL TAR -  I giudici del Consiglio di Stato ricordano dunque che il Tar del Lazio aveva “respinto i ricorsi avverso le delibere di rideterminazione dell’organico evidenziando come la riduzione dell’organico conseguente al dissesto costituisca una fase successiva e vincolata del procedimento di risanamento, con necessaria applicazione dei coefficienti di organico previsti dalla legge, non residuando all’Amministrazione alcuna spazio di valutazione sulle modalità con cui procedere a tale riduzione. Il Comune, dunque, non poteva fare altro che procedere alla rideterminazione dell’organico avviando la procedura di messa in mobilità dei dipendenti in esubero”. Inoltre, “il giudice adito ha dichiarato, altresì, il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle doglianze sul corretto espletamento dell’istruttoria procedimentale rispetto alla procedura di mobilità, rientrante tra le controversie relative 'a rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni', ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, e appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario”.

L'APPELLO – Era seguito l'appello da parte degli ex dipendenti e la costituzione in giudizio del Comune. Ma, appunto, la morte di una degli appellanti che, si legge nell'ordinanza, “impone di dichiarare l’interruzione del giudizio”.

Essa serve a permettere agli eredi di decidere se abbandonare o proseguire il giudizio. In quel caso la causa deve essere riassunta da chi ha interesse a proseguire.

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