Proprietà ed entrate da Casinò, le variabili da monitorare
Ecco le variabili da tenere nella massima considerazione, per quanto attiene le entrate che alle proprietà derivano dai Casinò.
La natura giuridica delle entrate derivanti all’ente pubblico locale, Regione e Comune, dalle casa da gioco stante la definizione “tributaria”, imporrebbe a mio parere alcune riflessioni. Premetto che tutte le entrate di gioco, nette e lorde ovvero comprensive delle mance, sono da considerarsi allo stesso modo; le seconde sono lasciate alla gestione per la parte di competenza.
La forma gestionale di cui si tratta è quella della società pubblica a capitale pubblico. È appunto questa combinazione a spingermi ad affrontare quanto segue partendo dal fatto che ogni operazione di carattere economico relativa alle risultanze di gioco non può non avere ripercussioni logiche sulla proprietà titolare dell’autorizzazione alla casa da gioco sul proprio territorio.
Per quello che la mia lunghissima esperienza in campo amministrativo e tecnico mi suggerisce, desidero proporre alcuni esempi di accadimenti possibilissimi.
Il pagamento di opportunità, quando una contestazione nasce tra due clienti Vip e importanti, a prescindere dalla fonte del secondo pagamento a fronte di una sola puntata vincente, sia che avvenga il prelevamento diretto dal tavolo, e la cosa mi stupirebbe, sia che avvenga in altra forma, comporta il trasferimento a bilancio di un minore introito di gioco o, in ogni caso, in un ricavo inferiore.
Il mancato pagamento di un assegno negoziato presso l’apposito ufficio all’interno della casa da gioco lascia riflettere, in primis, sulla esistenza di un regolamento da rispettarsi. Questo dovrà indicare chiaramente chi può accedere al servizio e per quale importo dopo aver controllato che nulla sia in sospeso, cioè tutto il precedente risulti pagato. Per ogni fatto che esula dalla regola si dovrebbe prevedere la responsabilità personale di chi effettua l’operazione non andata a buon fine. Se esiste un responsabile dovrà provvedervi economicamente, se il fatto è accaduto pur rimanendo della norma stabilita dal regolamento i casi sono due: la perdita completa iscritta a bilancio e se si verificherà un qualche recupero, parziale o totale, la diminuzione della perdita già iscritta a bilancio consentirà l’attivazione del conto sopravvenienze attive.