“L’appello è infondato e va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado.”
È lapidario il Consiglio di Stato nella decisione con cui si pronuncia in merito all'appello presentato dai dipendenti del Comune di Campione d'Italia contro la sentenza del Tar Lazio che nel dicembre del 2019 ha confermato la validità degli atti con cui l'allora sindaco Roberto Salmoiraghi e il commissario prefettizio Giorgio Zanzi nell'agosto di quell'anno rideterminato la pianta organica dell'ente.
Una riorganizzazione necessaria in ossequio alla normativa sugli Enti locali in stato di dissesto, con lo scopo di portare l'organico originariamente fissato in 103 unità a 15, dopo il fallimento della società di gestione del casinò dell'exclave italiana in terra svizzera dichiarato nel luglio 2018.
Nel 2019 il Consiglio di Stato aveva ritenuto la pretesa dei ricorrenti sprovvista di fumus boni juris, osservando che “le peculiari misure normative adottate, con l’art. 25 octies del d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito in l. 17.12.2018, n. 136, nella prospettiva del rilancio del Comune appellante con lo strumentale commissariamento della locale casa da gioco non sono, di per sé, in grado di elidere l’obbligo di adottare, in relazione al dichiarato dissesto, le necessarie misure macroorganizzative, in punto di rideterminazione della pianta organica e di individuazione delle eccedenze di personale”.
Il Collegio ora condivide tale assunto di fondo, e ritiene che “i motivi di appello non superino la motivazione della sentenza del Tar laddove, nel rigettare il ricorso principale, afferma che: a) la dichiarazione di dissesto è esente da vizi; b) a seguito della dichiarazione di dissesto, la rideterminazione della pianta organica è atto dovuto. Altrettanto è a dirsi per il Dm 10 aprile 2017 che, in attuazione del disposto dell’art. 263, comma 2, del Dlgs. 267/2000, ha stabilito i criteri per la determinazione dell’organico degli enti locali in dissesto”.
I giudici di Palazzo Spada quindi mettono in fila le ragioni per cui i motivi di gravame proposti dagli appellanti risultano infondati, e “dal quadro che ne risulta emerge che le misure adottate sono state opportunamente parametrate rispetto alla causa del problema: in particolare, le posizioni in evidente esubero erano quelle del servizio speciale di controllo del Casinò (con mansioni generiche ed evidentemente sovradimensionate) e del Corpo di Polizia Locale; in altre parole, sarebbe stata inappropriata una modifica vera e propria della struttura macro–organizzativa dell’ente locale a fronte di un problema settoriale”.
Inoltre, “l’assunto di fondo degli appellanti è certamente condivisibile, ma unicamente in relazione alla prima fase della vicenda, quella in cui viene in considerazione il potere di organizzazione della pubblica amministrazione.
Una volta accertata la legittimità dell’esercizio di tale potere, a seguito del rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti comunali impugnati, i provvedimenti a valle risultano necessitati, e comunque esorbitanti rispetto alla sfera di atti soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo”.
Già due settimane fa, sulla vicenda è tornato ad esprimersi il Tar Lazio, respingendo il ricorso presentato da alcune persone (coperte da omissis, ma si suppone dato il contesto possano essere ex dipendenti del Comune) per chiedere l'annullamento di una serie di atti, a cominciare da una delibera dell'allora commissario prefettizio Giorgio Zanzi, concernenti “la messa in disponibilità del personale risultato in eccedenza a fronte del progressivo deterioramento della situazione economica del Casinò".
Il testo integrale della decisione del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.