Acgm: via libera all'operazione Lottomatica - Ricreativo B
Dall'autorità il nulla osta all'acquisizione dell'azienda emiliana da parte della multinazionale con sede a Roma.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà il via libera all'acquisizione, da parte di Lottomatica, dell'emiliana Ricreativo B.
L'analisi dell'operazione è riportata nell'l’ultimo bollettino dell’Agcm, pubblicato ieri, 2 ottobre. Si apprende così che l'intero capitale di Ricreativo B sarà acquisito dalla multinazionale attraverso la controllata Ggm S.p.A.
Ricreativo B, costituita nel 2004 e attiva nel noleggio e nella gestione di apparecchi da intrattenimento per bar, sale Vlt, sale giochi e locali pubblici, nella gestione di esercizi con il brand “Macao”, sale destinate al gioco lecito e collegate ad agenzie di accettazione giochi pubblici, nella consulenza e fornitura di apparecchi per la creazione di sale destinate al gioco lecito e raccolta scommesse limitatamente al canale fisico.
L'azienda, nel corso del 2022, ha avuto un fatturato che il codumento di Agcm indica "a livello mondiale di circa [32-100] milioni di euro". Dal sito Company reports si apprende che la cifra esatta è pari a 35.639.299 euro.
Come riporta il documento Agcm "L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione" regolata dalla legge n. 287/1990, la cosiddetta normativa Antitrust. "Essa", continua l'Agcm in relazione all'operazione, "rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro".
Spiega l'autorità che "a seguito della comunicazione della presente operazione, al fine di disporre di un quadro conoscitivo idoneo alla sua valutazione, l’Autorità ha acquisito informazioni, oltre che da Lottomatica, anche dall’Adm e da alcuni operatori attivi nella raccolta da apparecchi AWP e VLT e da scommesse nel canale fisico (in particolare, i concessionari di queste tipologie di gioco presenti nelle sale gestite da Ricreativo B)".
Ricorda quindi che "l’attività di raccolta tramite apparecchi di tipo Awp e Vlt è subordinata al rilascio di una concessione nazionale e attualmente il numero di concessionari è pari a undici14, le cui concessioni sono attualmente in regime di prorogatio dal 2022 e scadranno il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe", mentre "l’attività di raccolta da scommesse è subordinata al rilascio di una concessione da parte dell’ADM a seguito di una procedura di gara aperta e attualmente le concessioni rilasciate sono 211 (di cui 90 nel canale online) 24, tali concessioni sono attualmente in regime di prorogatio dal 2012 e scadranno il 31 dicembre 2024, salvo nuove proroghe25. Sono necessarie due concessioni distinte a seconda che l’attività di scommesse venga esercitata presso punti di vendita fisici (c.d. offerta retail di scommesse) o online".
E rileva che "nel mercato nazionale della raccolta da apparecchi da intrattenimento e divertimento Awp e Vlt, l’operazione non comporta alcuna sovrapposizione orizzontale in quanto in tale mercato Ricreativo B non è presente."
Relativamente al settore scommesse si legge ancora che "nel mercato nazionale della raccolta da scommesse, l’operazione in esame comporta una modesta sovrapposizione orizzontale in quanto Ricreativo B opera nel mercato della raccolta da scommesse solo con riferimento al canale fisico e alternativamente: (a) sulla base dei diritti correlati a proprie concessioni (in questi casi Ricreativo B è sia concessionario che gestore/esercente); o (b) sulla base di diritti collegati a concessioni di terzi (solo gestore/esercente). La stima delle quote di mercato (comprendenti sia il canale fisico sia il canale online) detenute, a livello nazionale, nel 2022, per il gruppo Lottomatica (comprensivo di Betflag S.p.A.)29 è pari al [20-25 percento] e per Ricreativo B pari al [<1 percento]".
"Con riguardo agli effetti verticali determinati dall’acquisizione da parte di Lottomatica delle sale da gioco gestite da Ricreativo B, si osserva che Ricreativo B gestisce 18 sale, di cui 13 con il brand “Macao”, destinate, per lo più, al gioco Vlt, ma dove sono presenti anche apparecchi Awp e terminali per le scommesse (questi ultimi però solo in una decina di sale). In 3 di queste sale il concessionario Vlt è del gruppo Lottomatica, in tutte le altre sono presenti altri concessionari, taluni di primaria importanza. I concessionari degli apparecchi Awp presenti nelle diverse sale coincidono con quelli degli apparecchi Vlt. Per quanto concerne le scommesse, ove il concessionario presente non è Ricreativo B, tendenzialmente risulta essere il medesimo presente con gli apparecchi Awp e Vlt, in quanto generalmente quest’ultimo è anche titolare di questa tipologia di concessioni".
Agcm evidenzia che "in tutte le sale di Ricreativo B in cui il concessionario Vlt non è del gruppo Lottomatica, quest’ultima non potrà sostituirsi ad esso nello svolgimento di tale attività, (ovvero installare i propri apparecchi Vlt) se non nelle seguenti ipotesi: i) a scadenza (che coincide con la durata della concessione) del contratto tra gestore della sala Vlt e il concessionario terzo, ii) se il gestore ha possibilità di recedere da questo contratto prima della scadenza, quindi attraverso risoluzione consensuale con il pagamento di eventuali penali o meno. Inoltre, spetta ad Adm autorizzare il cambio di concessionario in relazione agli apparecchi Vlt".
"Non appare, quindi, possibile, allo stato, immaginare un effetto di foreclosure a livello locale ai danni dei concessionari di apparecchi AWP e VLT concorrenti del gruppo Lottomatica presenti nelle sale di Ricreativo B."
E chiosa, l'Agcm, aggiungendo che "alla luce delle considerazioni che precedono, l’operazione in esame non appare suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati interessati. Ritenuto, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante; ritenuto, altresì, che il patto di non concorrenza presente nel Patto parasociale può essere considerato accessorio alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta clausola che si realizzi oltre tali limiti; delibera di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990."
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