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Recupero Iva non detratta, l'Ade dà ragione ad un operatore di gioco

08 febbraio 2023 - 13:09

L'Agenzia delle entrate condivide la soluzione prospettata da un operatore di gioco in merito all'errata applicazione dell’inversione contabile e recupero dell’Iva non detratta. Il parere integrale.

Scritto da Redazione

L'istante, “per i mesi in relazione ai quali sia oramai trascorso il termine per effettuare la variazione in diminuzione ai sensi dell'articolo 26, terzo comma, del Dpr n° 633 del 1972, [...] intende presentare apposite istanze di rimborso nel termine di due anni dai pagamenti indebitamente effettuati relativamente all'imposta concernente i servizi esenti in questione”.

È la soluzione proposta da un operatore a livello  nazionale nel settore dei giochi e delle scommesse – e condivisa dall'Agenzia delle entrate – in merito all'errata applicazione dell’inversione contabile e recupero dell’Iva non detratta.

L'operatore nel suo interpello ha tratto “spunto” da alcune  risposte  ad altre istanze  presentate all'Agenzia delle entrate nel 2020 e nel 2021 dalle quali è emerso che i servizi, che rivestono i caratteri di necessarietà e di indispensabilità per effettuare la raccolta delle giocate online, sono esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10 del Dpr n° 633 del 1972.

Nel parere si legge che “il cessionario/committente debitore dell'imposta può, dunque, correggere  l'errore commesso (applicazione dell'Iva ad operazioni esenti, non imponibili o non  soggette)  tramite  delle  mere  annotazioni  contabili  di  senso  contrario  a  quelle  erroneamente  eseguite  e  che  intende  neutralizzare,  salva  l'ipotesi  in  cui  non  abbia  potuto esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva. In tale evenienza la norma prevede espressamente la possibilità di recuperare l'Iva non detratta tramite il ricorso alla nota di variazione, ove sussistano ancora i tempi di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto  Iva, ovvero, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex articolo 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Nonostante ad oggi, ai fini Iva, occorra fare riferimento all'articolo 30­ter del  decreto Iva, che replica le disposizioni del rimborso anomalo contenute nel citato articolo 21, resta confermata la possibilità di ricorrere, nel caso di specie, in alternativa  alla nota di variazione, all'istituto del rimborso anomalo”.

Inoltre si evidenzia: “la coincidenza tra il soggetto debitore e creditore dell'imposta, che  si  verifica  quando  si applica l'inversione contabile, consente  di evitare il  rischio che,  ricorrendo al rimborso anomalo in luogo della nota di variazione, l'Iva rimborsata al  cedente/prestatore  non  sia, invece,  restituita  dal  cessionario/committente  che  l'ha originariamente detratta. Resta inteso che, affinché sia rispettata la neutralità dell'Iva ed il rimborso non integri la fattispecie di arricchimento senza causa, durante la fase istruttoria che segue  la richiesta di rimborso, l'istante dovrà fornire prova all'Ufficio competente di non aver detratto l'Iva relativa alle prestazioni ricevute e che la medesima, se imputata a costo, sia recuperata a tassazione”.

 

 

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