Tar Calabria: 'Atto dovuto', confermato ordine di sospensione per sala giochi
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria conferma la richiesta del comune di Gioia Tauro di immediata cessazione dell'attività di una sala giochi priva del provvedimento autorizzativo.
Scritto da Dd
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinge il ricorso di una sala giochi contro un’ordinanza dirigenziale del comune di Gioia Tauro con la quale è stata ordinata l’immediata cessazione dell’attività.
Secondo il Tar "il procedimento autorizzatorio di cui all’art. 88 Tulps, al quale si riferisce il preavviso di rigetto inoltrato dalla Questura di Reggio Calabria in data 16.02.2023", differisce da quello "di cui all’art. 86 Tulps (quest’ultimo rientrante nella sfera di competenza dell’amministrazione comunale), operando i due titoli su piani e a tutela di interessi pubblici distinti".
Di fatto, non avendo ottenuto l'autorizzazione comunale, l'attività operava "in assenza del titolo autorizzativo in parola", così che "l’ordine di sospensione dell’attività", secondo il Tar, costituisce un "atto dovuto".
Si legge ancora nell'ordinanza, che "la prospettata sostituzione, da parte del ricorrente, del criterio del 'percorso pedonale più breve' con quello del percorso penale 'più sicuro' non possa prima facie operare, in assenza di documentate situazioni di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità dei pedoni, non identificabili nella mancanza di un piano comunale pedonale ovvero della presenza di marciapiedi di dimensioni non regolamentari".
Considerazioni che hanno portato quindi i giudici a respingere la richiesta di misura cautelare.