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Tar Lazio su gioco: 'Scuole d'infanzia non sono luoghi sensibili'

03 novembre 2022 - 12:48

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio accoglie il ricorso di un operatore contro Roma Capitale, che aveva impedito l'installazione di apparecchi da gioco considerando 'luogo sensibile' una scuola per l'infanzia.

Scritto da Daniele Duso

Una scuola dell'infanzia non può essere considerato "luogo sensibile" per il gioco. A dirlo è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda, in una sentenza che impone all'amministrazione di Roma Capitale la riformulazione di una errata determinazione dirigenziale.

A rivolgersi al Tar del Lazio era stato un operatore al quale l'amministrazione capitolina aveva vietato l'installazione di apparecchi destinati al gioco con vincita in denaro all’interno della propria attività di rivendita di generi di monopolio, in quanto "la rivendita è ubicata a distanza di 150 metri" da una scuola dell’infanzia, "in relazione al quale la disciplina di riferimento prevede invece la distanza minima di metri 500".

Nel motivare la sentenza il Tar sottolinea, citando la  legge n 53/2003, che "le scuole dell’infanzia non rientrano nella categoria giuridica degli 'istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado…' in quanto la scuola dell’infanzia 'concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo… promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative… contribuisce alla formazione integrale… realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria' ".

"Le scuole dell’infanzia", conclude il Tar, "sono quindi istituiti di formazione e non già di istruzione".

"L’esercizio commerciale di parte ricorrente", sentenzia quindi il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso, "non si trova, allo stato, ad una distanza inferiore a 500 rispetto ad un 'luogo sensibile' ", imponendo quindi al Comune di Roma Capitale di "conformarsi in via esecutiva alla presente decisione, ri-esercitando il potere amministrativo emendato dai vizi di illegittimità ivi accertati e adottando gli atti amministrativi conseguenti".

 

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