Tar Sicilia: via licenza copisteria, gioco non è più attività secondaria
Respinto dal Tar il ricorso di una copisteria di Palermo contro la revoca della licenza per un corner scommesse dopo che quella di gioco era diventata attività principale.
Scritto da Daniele Duso
"Dal sopralluogo è emersa l’assoluta prevalenza, presso l’esercizio commerciale della ricorrente, dell’attività di corner sportivo rispetto ai servizi di fotocopiatura; attività, quest’ultima, che invece avrebbe dovuto costituire quella principale".
Questo il motivo che ha portato il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia a respingere il ricorso della titolare di una copisteria palermitana che nel dicembre 2020 si è vista revocare la licenza per la gestione di un corner scommesse dopo che un sopralluogo evidenziava come l'attività di accettazione scommesse fosse prioritaria rispetto a quella della copisteria.
Come riepiloga il Tar, la licenza era stata ottenuta in data 27 settembre 2019, tuttavia, "a seguito di un sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2020 dalla polizia amministrativa all’interno dei locali", alla titolare veniva revocata la licenza in quanto "è emerso che l’unica attività prevalente esercitata all’interno fosse quella di un centro scommesse”.
Già il Consiglio di giustizia amministrativa aveva respinto il ricorso della copisteria motivando il rifiuto con il fatto che "è emerso che l'attività prevalente esercitata all'interno dell’esercizio era quella di un centro scommesse, sicchè non sussistono più le condizioni su cui si fondava il rilascio della licenza revocata, essendo venuto meno il presupposto oggettivo per l'esercizio dell'attività dì punto di gioco sportivo quale attività secondaria."
Secondo la difesa della titolare vi è stato un "eccesso di potere per travisamento dei fatti; difetto d’istruttoria; contraddittorietà dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.”, considerato che "lo spazio dedicato all’attività di copisteria ed ai correlati servizi per l’ufficio, che è stato ritenuto inidoneo ai fini dell’attribuzione a quest’ultima della natura di attività prevalente, non avrebbe subito variazioni rispetto al momento del rilascio della licenza, essendo stato modificato solo 'il grado di brandizzazione esterno ed interno al locale'."
Proprio questo, tuttavia, è stato invece valutato dal Tar come un altro dei motivi validi per confermare il ritiro della licenza, in quando la "pubblicizzazione dell’esercizio come 'Sisal Matchpoint', oltre alla presenza nei locali di sei postazioni, otto monitor e tre slot machine a fronte di una sola fotocopiatrice, rendono chiara quale fosse l'attività principale dell'esercizio.