Tar Toscana: accolto parzialmente appello imprenditore del gioco su tema di concorrenza
Il titolare di una locale da gioco toscano vede il Tar accogliere solo parzialmente la sua richiesta di accesso agli atti che hanno portato all'apertura di una sala concorrente.
Soddisfazione parziale per un imprenditore del gioco toscano che si è rivolto al Tribunale amministrativo regionale per una questione di concorrenza, a suo dire, sleale.
L'imprenditore, infatti, venuto a conoscenza dell'imminente apertura di un locale simile al suo, aveva chiesto di poter visionare la documentazione che ne aveva portato all'apertura sia al Comune che alla Questura di Livorno, nonché all'ufficio dell'Agenzia dogane e monopoli competenze per la zona di Livorno. Richiesta, quelle dell'imprenditore, che avevano ottenuto tre risposte dall'esito identico: negativo.
Oltre alla questione legata alla concorrenza risulta infatti che la nuova sala sia prossima ad un istituto di credito con sportello bancomat, annoverato tra i “luoghi sensibili” dalla L.R. Toscana n. 57/2013.
Da qui la decisione da parte dell'imprenditore di rivolgersi al Tar, che ora si pronuncia dichiarando il ricorso "improcedibile, per cessata materia del contendere, nei confronti del Comune di Livorno", infondato e respinto "con riferimento al diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".
Per quanto riguarda il Comune, l'amministrazione aveva già risposto di non avere "competenza al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 88 del Tulps", e di aver partecipato "all’iter procedimentale solo come consulente in ordine alle distanze dai luoghi sensibili".
Relativamente al provvedimento di Adm il Tar infatti rileva "che l’amministrazione si è pronunciata nel senso della inesistenza del documento richiesto (in quanto non ancora prodotto)".
È invece "fondato e deve pertanto essere accolto [il ricorso] nei confronti della Questura di Livorno".
"Per l’effetto il provvedimento impugnato è annullato. Accertato pertanto il diritto di accesso, l’amministrazione deve provvedere alla ostensione di quanto richiesto
dal ricorrente entro 30 giorni dalla trasmissione della presente sentenza, avendo cura, laddove necessario, di adottare ogni cautela per la tutela della riservatezza di
terze parti".
Spiega infatti il Tar della Toscana che "il locale di prossima apertura si porrebbe in concorrenza sleale con quello condotto dallo stesso richiedente, il quale necessita della documentazione in vista della tutela giurisdizionale delle proprie posizioni giuridiche", e ancora: "sul piano soggettivo, infatti, risulta correlato a una posizione giuridica soggettiva meritevole di protezione, alla luce dei vigenti valori ordinamentali, vale a dire il leale dispiegarsi del gioco concorrenziale. Sul piano oggettivo risulta direttamente connesso con i documenti richiesti ed idonei a veicolare le informazioni di cui il ricorrente necessita ai fini della tutela".
Altri articoli su
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.