Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione seconda, respinge i ricorsi dei concessionari terrestri che chiedevano l’annullamento della determina con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli inizi del 2023, ha chiesto agli operatori gli arretrati del prelievo dello 0,5 percento sulla raccolta delle scommesse previsto dal decreto Rilancio varato nel 2020 e in vigore sino al 31 dicembre 2021 per alimentare il cosiddetto “Fondo Salvasport”.
Si tratta di numerose sentente nelle quali il Tar ricorda che i ricorrenti sostenevano che "i limiti di finanziamento del Fondo non potrebbero che valere, simmetricamente, quali limiti annuali assoluti al prelievo; quindi, sul mancato rispetto, sostanziale e formale, dei presupposti applicativi", sostenendo l'illegittimità costituzionale della richesta, "argomentandosi nel senso che, laddove si ammettesse, in forza della norma, un prelievo a carico degli operatori eccedente il finanziamento del Fondo, si arriverebbe alla conseguenza, paradossale e irrazionale, che il prelievo realizzerebbe finalità ultronee e inespresse rispetto a quelle realizzate dall’intervento legislativo in questione, in ultima analisi orientate al sostegno dello sport, nel momento più cruento della crisi pandemica da Covid-19, proprio attraverso la costituzione del Fondo Salvasport, i cui limiti di finanziamento sono stati evidenziati dal legislatore allo scopo di delimitare l’entità, in valore assoluto, del prelievo posto a carico degli operatori attivi nel settore delle scommesse sportive". Tra il resto i ricorrenti contestavano anche che "l’art.217 ha preso in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile, il criterio della tassazione sulla raccolta anzichè quello sul margine".
Ma il Tar risponde secco che "il ricorso è infondato". E spiega.
"È dirimente, al riguardo, la previsione recata dal primo periodo del secondo comma del decreto, secondo cui 'una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse… viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario'. L’inciso 'resta acquisita all’erario', nella sua icastica formulazione, chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo 0,5 percento, una volta determinato (dall’Agenzia) e pagato dai soggetti passivi, resta definitivamente acquisito all’erario, a prescindere cioè dal suo concreto utilizzo".
E aggiunge che "del resto, se la norma appare inequivoca nel far intendere che il Fondo è finanziato, entro i limiti di cui al secondo periodo, con i proventi del prelievo dello 0,5 percento sulla raccolta, per converso non sancisce, in alcun modo, il principio per cui i proventi di tale prelievo siano integralmente destinati al Fondo in questione".
"Una conferma della correttezza di tale assunto si rinviene, come evidenziato dall’Avvocatura erariale, nella previsione del terzo periodo del secondo comma, allorchè è stabilito che 'qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente periodo, è corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145'. In altri e più chiari termini, la norma contempla, quale unica ipotesi per così dire 'eccezionale', meritevole di regolazione ad hoc, che il prelievo dello 0,5 percento non raggiuga i valori massimi di finanziamento del Fondo, e in tal caso interviene apportando una compensazione, ossia riducendo proporzionalmente le entrate prelevate per il finanziamento del Coni".
Anche l'assunto che "il tributo straordinario sarebbe incostituzionale e anticomunitario", secondo il Tar, " è manifestamente infondata", confermando "un’interpretazione, costituzionalmente orientata della norma, che, nel rispetto del tenore letterale della disposizione, suffraga l’orientamento avallato in ultimo dall’Amministrazione resistente."
E spiega ancora il Tar Lazio che "la norma, dunque, se indubbiamente lascia intendere che le somme assegnate al Fondo provengono, fino alla concorrenza dei relativi massimali, dal gettito acquisito con il prelievo dello 0,5 percento, nondimeno non limita in valore assoluto il gettito da acquisire né lo attribuisce univocamente al Fondo".
"In base al criterio interpretativo secondo cui “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, deve pertanto reputarsi che il finanziamento del Fondo (così come il suo effettivo utilizzo) non interferisca con il prelievo tributario, che resta determinato in valore percentuale (0,5 percento del totale della raccolta al netto dell’imposta unica) e che, come recita la disposizione, resta acquisito all'erario, senza limiti in valore assoluto (a differenza del Fondo, alimentato dal prelievo)".
"Le somme residue restano, evidentemente, acquisite all’erario per potere essere utilizzate, in altro modo, ossia con altri canali contabili, sempre per le finalità di sostegno al mondo dello sport, che costituisce la finalità di fondo dell’intervento legislativo, non interamente assorbita dall’istituzione del Fondo Salvasport."
"Le ragioni che giustificano l’esigibilità del prelievo anche per importi eccedenti i massimali di finanziamento del Fondo, come detto, sono desumibili, oltre che dal tenore letterale, dal contesto e dalla ratio legis dell’art.217, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in ambito tributario, nell’istituire tributi per finalità di interesse generale entro il canone generale della ragionevolezza e dei principi costituzionali. Nella circostanza, l’imposta ha una base legale compiutamente determinata (aliquota, soggetti passivi, base imponibile) e la raccolta di scommesse pacificamente costituisce fenomeno esplicativo di capacità contributiva. Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’entità del prelievo, peraltro gravante su una platea assai ampia di contribuenti e puntualmente circoscritto nella percentuale dello 0,5 sulla raccolta oltre che limitato dalla temporaneità della misura, è coerente con la finalità di assicurare sostegno al settore dello sport, particolarmente penalizzato dall’insorgenza della pandemia e dalle conseguenti chiusure prudenziali disposte dal legislatore e dal regolatore, in un’ottica che consenta l’erogazione o l’utilizzo di risorse pubbliche anche a prescindere dal ricorso al Fondo Salvasport".
E ancora, illustra la sentenza del Tar, "l’intervento in ultimo operato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non viola il principio di irretroattività del tributo, dal momento che non comporta l’assoggettamento a prelievo di ulteriori o diverse manifestazioni di capacità contributiva".
Aggiungendo in chiusura che anche la "supposta violazione dei principi afferenti alle libertà garantite dagli artt.49 e 56 Tfue (stabilimento e libero esercizio dei servizi e delle attività economiche), la Corte di Giustizia ha confermato come il gioco rientra fra le materie non armonizzate, e che il legislatore conserva la più ampia discrezionalità nel disciplinare".
"In ogni caso, il prelievo dello 0,5 percento ex art.217 d.l. n.34/2020 costituisce un’imposta straordinaria e temporanea, diversa dall’imposta unica gravante sugli operatori ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, per cui non appare di per sé censurabile la scelta del legislatore che ha fatto riferimento, per la base imponibile, al criterio della tassazione sulla raccolta (cfr., Corte Cost., 26.10.2007, n.350)".
E chiosa quindi il Tar Lazio dichiarando in chiusura di ogni sentenza che "il ricorso va respinto, in quanto infondato".