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Tar Emilia Romagna: 'Legge e regolamenti sul gioco, rispettate le competenze'

20 giugno 2023 - 09:51

Il Tar Emilia Romagna conferma la validità della legge regionale sul gioco e dei successivi regolamenti comunali attuativi, bocciati i ricorsi di alcune sale gioco e bingo.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Tanto le delibere regionali quanto i successivi regolamenti comunali sono attuativi e operano in coerenza con la normativa nazionale settoriale, avente finalità e obiettivi di contrasto al dilagante fenomeno della ludopatia, onde tutelare al meglio la salute dei cittadini. Pertanto, stante l’indiscussa ratio di tale disciplina, risultano del tutto inconferenti e in ogni caso infondate le argomentazioni con cui parte ricorrente attribuisce a tale peculiare normativa finalità di tutela e governo del territorio, erroneamente ponendo le relative disposizioni a confronto con la diversa disciplina che ordinariamente regola i procedimenti inerenti l’assetto edilizio urbanistico nell’ambito del territorio sia regionale sia comunale”.

Lo affermano i giudici del Tar Emilia Romagna nella sentenza con cui vengono rigettati i ricorsi di alcune società che esercitano attività di “sala giochi” in locali ubicati in diversi comuni della Regione Emilia-Romagna, per chiedere l’annullamento della deliberazione della giunta regionale dell'Emilia – Romagna n. 831 del 12.06.2017 e del suo allegato, quali atti contenenti entrambi modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e, inoltre, del connesso ma non conosciuto parere positivo reso dal Consiglio delle autonomie locali- nonché dei provvedimenti eventualmente adottati dai vari comuni della Regione Emilia-Romagna di mappatura dei luoghi, nonché di sospensione e chiusura delle sale da gioco medio tempore adottati dai Comuni della Regione per il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale nà 5 del 2013.

Di conseguenza, evidenzia ancora il Collegio, “nei casi di mancato rispetto del limite distanziometrico previsto dalla più volte citata legge regionale, i suddetti enti territoriali coinvolti nella vicenda, legittimamente ordinano la chiusura dei locali in cui svolge l’attività di sala gioco/scommesse, lasciando però agli operatori economici interessati un lasso temporale di ulteriori 6 mesi, in cui è loro consentito delocalizzare la sala gioco/scommesse (v. in termini: Tar Emilia-Romagna, sez. II, 27/7/2022 n. 607). Sotto altro profilo, pure contestato dalle società ricorrenti, la delibera di giunta regionale n. 831 del 2017 risulta in ogni caso coerente con la citata disciplina regionale in materia di lotta alla 'ludopatia' e assolutamente rispettosa delle competenze e attribuzioni da questa affidata alla Regione e, in particolare, alle specifiche funzioni affidate alla giunta regionale in materia, come è stato chiarito da questo Tribunale, con la sentenza della Sezione I n. 398 del 4/5/2022.

Parimenti è la stessa legge regionale n. 5 del 2013 a specificare quali siano le potestà affidate ai Comuni in materia di lotta alla ludopatia, consistenti nell’attività di mappatura dei luoghi sensibili e di formazione dell’elenco degli esercizi ubicati a distanza inferiore dal limite di m. 500 dai suddetti luoghi sensibili e consistente, altresì, negli ulteriori previsti procedimenti di chiusura e delocalizzazione degli esercizi stessi. Risulta palesemente infondata, inoltre, l’ulteriore censura, con cui parte ricorrente segnala eccesso di potere per difetto di proporzionalità e ragionevolezza delle delibere regionali impugnate con l’atto introduttivo e con ricorso per motivi aggiunti”.

 

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