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Tar Lazio respinge ricorso: ‘Licenza Polizia fondamentale per attività nelle sale bingo’

22 luglio 2024 - 13:04

Il Tar Lazio respinge il ricorso di un operatore al quale era stata disposta la decadenza della concessione per esercitare il gioco del bingo. Il legale rappresentante non era in possesso della licenza di Polizia prevista dall'articolo 88 del Tulps.

Scritto da Cc

“È sopravvenuta per un lasso temporale di quattro anni, la carenza di uno dei requisiti-base che legittimavano l’affidamento della concessione, id est l’essere in possesso della licenza di Polizia allo svolgimento dell’attività di scommesse in base all’articolo 88 del Tulps. Lo svolgimento abusivo dell’attività di scommessa integra, ictu oculi, una grave violazione della normativa di riferimento del settore.” A questo si aggiunge che Adm “ha fornito prove dirimenti e puntuali (id est i verbali di sopralluogo e l’estratto dei dettagli dell’ultima partita giocata presso la sala bingo) del mancato svolgimento di qualsiasi attività di sala bingo per l’intero periodo compreso tra il 3 ottobre 2020 e la data di decadenza dalla concessione, ovvero il 22 marzo 2023”.

In questo modo il tribunale amministrativo regionale per il Lazio respinge il ricorso di un operatore contro l’Agenzia delle dogane e monopoli e il ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento di una determinazione dirigenziale che disponeva la decadenza della concessione avente oggetto l’esercizio del gioco del bingo. Il tribunale inoltre aggiunge che “se per un verso è vero che l’interruzione dell’attività è stata inizialmente cagionata da cause di forza maggiore (id est pandemia e provvedimenti penali interdittivi) per altro verso è anche vero che nel prosieguo l’interruzione dell’attività protrattasi dal 9 novembre 2021 al 22 marzo 2023 non è affatto dipesa da alcuna causa di forza maggiore”.

Oltre alla sospensione dell’attività avvenuta durante il periodo della pandemia la ricorrente è stata interessata anche da un altro evento ostativo allo svolgimento dell’attività di esercizio della sala bingo: “Nel gennaio 2021, il tribunale penale di Civitavecchia ha emesso un’ordinanza a carico di due soci azionisti della società (uno dei quali anche legale rappresentante), ordinanza con la quale è stata irrogata, tra l’altro, la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercizio dell’attività imprenditoriale di giochi e scommesse”.

Successivamente il tribunale penale di Roma “ha parzialmente riformato la surrichiamata ordinanza e ridotto a 6 mesi il divieto di svolgimento dell’attività imprenditoriale di esercizio di giochi e scommesse, sicché tale divieto è cessato in data 20 luglio 2021. Inoltre, con una nota del 9 novembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e monopoli, preso atto della richiesta della ricorrente di ritirare le cartelle che sono necessarie all’esercizio della sala bingo di Fiumicino, ha autorizzato la consegna di dette cartelle”.

Tuttavia nel maggio del 2022 dal momento che la sala non ha ripreso l’attività benché autorizzata al ritiro della cartelle e non ha fornito alcuna giustificazione riguardo la mancata trasmissione dei dati di gioco, Adm “ha disposto la sospensione della concessione. La ricorrente, preso atto dell’intervenuta sospensione della concessione, ha manifestato l’intenzione di garantire non soltanto la continuità del servizio ma anche la regolarizzazione del debito accumulato attraverso la definizione di un piano di rateizzazione”.

Nel giugno del 2022 l’Agenzia ha pertanto provveduto alla revoca del provvedimento di sospensione della concessione. Tuttavia nel mese successivo Adm ha avviato un altro procedimento di decadenza della concessione perché pur essendo stati sollecitati “gli invii dei modelli necessari all’acquisizione della documentazione antimafia e all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità soggettiva da parte del concessionario non erano ancora pervenuti”. Inoltre dal monitoraggio dei dati di gioco risultava che la Società anche se autorizzata non aveva “effettuato la raccolta del gioco né ha prelevato cartelle di gioco presso il suddetto Ufficio dei Monopoli.”

A questo punto la ricorrente “ha trasmesso le contabili dei bonifici di pagamento delle somme dovute e ha inviato anche la documentazione antimafia del cui mancato invio si era doluta Adm; in terzo luogo ha anche esposto di essere affranta dalla mancata raccolta del gioco scaturente unicamente dalla mancata presenza di clientela all’interno dei propri locali commerciali; da ciò discendendo altresì il mancato prelievo di cartelle di gioco presso i vostri uffici.”

Nel settembre del 2022 Adm ha effettuato un nuovo sopralluogo presso la sala bingo, all’esito del quale ha avviato un secondo procedimento di decadenza dalla concessione. Ecco la contestazione: “A seguito del sopralluogo si è riscontrato che la società non è in possesso del Tulps rilasciato dalla Questura di Roma, intestato al legale rappresentante. Ricordando che il possesso del Tulps in corso di validità è necessario per lo svolgimento dell’attività di gioco si invita codesta società a presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della presente nota l’autorizzazione in parola. Inoltre, codesto Concessionario non ha provveduto a trasmettere i modelli necessari all’acquisizione della documentazione antimafia e all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità, più volte sollecitati”.

Nell’ottobre del 2023 Adm ha dunque disposto la decadenza della concessione in base alle seguenti motivazioni: “La società in parola non ha mai ripreso l’attività di gioco dall’ultima partita del 3 ottobre 2020, benché autorizzata al ritiro delle cartelle a decorrere dal 9 novembre 2021”. Inoltre la ricorrente “non ha provveduto all’integrazione delle dichiarazioni sostitutive impedendo alla scrivente di poter effettuare le verifiche richieste dalla vigente normativa in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi”.

A questo si aggiunge che non era “in possesso di una regolare licenza ex articolo 88 del Tulps intestata all’attuale rappresentante legale. Ciò in violazione dell’articolo che prevede che le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse”. In ultimo “a seguito di verifica sulla regolarità contributiva è risultato inoltre un debito nei confronti dell’Inps 15.371,71 euro”.

Il Tar sottolinea pertanto che la licenza per l’esercizio delle scommesse “può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”. In base ai controlli portati avanti da Adm il precedente legale rappresentante era in possesso della licenza mentre il nuovo entrato in carica subentrato in carica nel 2018 ne era sprovvisto.

Questo secondo il Tar è sufficiente per dimostrare che “per più di 4 anni (la persona fisica investita dei poteri esclusivi di rappresentanza organica della società è stata incontestabilmente sprovvista della licenza di Polizia allo svolgimento dell’attività di gestione di una sala bingo”.

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