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Guida dei cavalli al trotto, CdS: 'Giusto chiedere rispetto requisiti a ultra 70enni'

18 settembre 2023 - 17:56

Il Consiglio di Stato boccia l'appello di un imprenditore contro il regolamento per il trotto laddove limita la continuazione dell'attività per i guidatori ultra 70enni in base a quanto fatto nell'ultimo biennio.

Scritto da Fm
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“L’attuale regolamento non pone più un limite di età insuperabile per poter guidare un cavallo al trotto: il limite dei 70 anni può essere superato sempre che ricorrano le condizioni previste dai commi 11 e 12 dell’art. 20 del regolamento in parola (condizioni nelle quali non si trova l’appellante). In ogni caso non può essere condivisa l’accusa di irragionevolezza mossa al regolamento in ragione della scelta di non uniformarsi a quanto previsto per il galoppo, disciplina nella quale non è previsto alcun limite di età”.

Ad affermarlo sono i giudici del Consiglio di Stato nella sentenza con cui respingono l'appello proposto da un imprenditore per la riforma della sentenza breve del Tar Lazio che nel 2022 aveva confermato la decisione dell'allora ministero delle Politiche agricole che gli aveva negato la possibilità di sottoporsi "all’esame teorico-pratico per poter guidare i cavalli nelle corse al trotto quale Gentleman driver, cioè come amatore” avendo ormai compiuto i 70 anni, limite d'età che impone a professionisti e amatori di cessare l'attività di guida, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento per le corse al trotto.

Il Collegio spiega ulteriormente la propria decisione: “La ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento) e la Pubblica amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. Nella specie ad apparire irrazionale è la scelta di non porre limiti di età per poter guidare cavalli al galoppo che, come dice l’appellante, raggiungono velocità superiori a quelle raggiunte nel trotto. Ma tale scelta non può essere sindacata in questa sede, nella quale non si può che rilevare l’infondatezza dell’accusa di irragionevolezza mossa all’articolo 20 del regolamento”.

Nella sentenza poi si legge:”L’articolo 20 del regolamento in esame va letto nel suo insieme al fine di enuclearne l’intima coerenza. All’esito di tale operazione appare palese che solo i commi 10, 11 e 12, disciplinano specificamente l’attività ippica degli ultrasettantenni. E la prosecuzione dell’attività oltre il settantesimo anno di età è ammessa nell’unico caso previsto dal comma 11 (attività svolta nel biennio precedente la richiesta di rinnovo) mentre nessun rilievo può acquisire, sempre al fine del proseguimento dell’attività, l’eventuale superamento di un esame teorico-pratico. Sempre la lettura d’insieme della norma conduce, poi, ad un’unica conclusione: il tredicesimo comma ('In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni il guidatore che intende riprendere l’attività è sottoposto ad esame teorico-pratico') non prende più in considerazione gli ultrasettantenni, ma si riferisce a tutti gli operatori di età inferiore a quella massima di 70 anni. Alla luce di quanto esposto, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è consentito al guidatore ultrasettantenne che abbia interrotto l’attività per oltre un quinquennio di riprendere l’attività sostenendo un esame teorico-pratico”.

 

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