“Il ministero dell'Agricoltura dovrà concludere il procedimento finalizzato all'attuazione del disposto del decreto ministeriale 25 maggio 2022 n 237556, recante i criteri per la determinazione delle sovvenzioni per le società gestori di impianti ippici aperti nel 2021, provvedendo alla ripartizione ed erogazione delle somme residue disponibili sul capitolo di spesa 2299/2022, pari a complessivi 1.216.875,68 euro”.
A stabilirlo sono i giudici del Tar Lazio, in risposta al ricorso presentato dalla società Sipet, gestore del complesso sportivo Ippodromo La Favorita di Palermo, contro il silenzio serbato dal ministero dell'Agricoltura in ordine all’istanza avanzata con atto extragiudiziario notificato il 27 dicembre 2022, volta alla conclusione di tale procedimento.
Il Tar non lascia dubbi, visto che nella sentenza si legge: “A fronte della specifica istanza di parte ricorrente volta alla conclusione del procedimento di ripartizione delle somme residue, quantificate in € 1.216.875,68 , l’amministrazione resistente si è limitata a replicare l’insussistenza di un obbligo di provvedere, dal momento che il relativo procedimento si sarebbe già concluso mediante la sottoscrizione degli accordi ex art. 11, legge n. 241/1990.
Orbene, sul punto, è sufficiente osservare che se da un lato è pacifico che l’erogazione delle sovvenzioni in questione avviene mediante la conclusione di accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo (come evidenziato dallo stesso Ministero), tuttavia, dall’altro lato è anche vero che ciò non esclude la possibilità che successivamente alla conclusione dei suddetti accordi residuino o sopravvengano delle somme, le quali 'sono destinate ad elevare la quota della sovvenzione organizzazione corse' (art. 1, comma 4, lett. a), punto iii), decreto 25 maggio 2022, n. 237556).
Pertanto, la sussistenza di somme residue sul capitolo di spesa 2299, circostanza non contestata dalla resistente, imponeva all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, restando comunque impregiudicata l’ulteriore questione relativa alla eventuale spettanza (e successiva quantificazione) della quota da ripartire, trattandosi di questione che esula dall’ambito di cognizione del presente giudizio”.
Il ministero dell’Agricoltura dovrà concludere il procedimento entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.