"Gli esiti della verificazione svolta in giudizio hanno confermato le risultanze dell’istruttoria, sulla base della quale la Questura di Bari ha adottato il provvedimento impugnato."
Così il Tar Puglia respinge perché infondato il ricorso presentato da un'aspirante imprenditrice che si è vista rigettare dalla Questura di Bari l'istanza volta all’ottenimento della licenza ex articolo 88 del Tulps per l’apertura di una sala Vlt.
Peccato che il locale scelto per avviare tale attività si trovasse nelle vicinanze di un ospedale, ritenuto un "luogo sensibile" ai sensi della legge regionale vigente per il contrasto al gioco patologico.
Nelle conclusioni del verificatore tecnico si legge che "la struttura ospedaliera e il locale condotto in locazione dalla ricorrente sono collegati da molteplici percorsi stradali tra loro alternativi riconducibili a quattro percorsi alternativi per ciascuno dei due ingressi pedonali valutati" e "il percorso più breve misura 240 metri", quindi "a una distanza inferiore a 250 metri da uno dei luoghi sensibili di cui alla legge regionale n° 43/2013".
"Risultanze incontestabili", evidenziano i giudici amministrativi pugliesi, che "rendono doveroso il rigetto del gravame".
Nella sentenza inoltre il Tar sottolinea che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, nulla vale il fatto che uno degli ingressi all'ospedale non sia utilizzabile per l’accesso al pubblico: come dichiarato dal direttore sanitario della clinica “è a tutti gli effetti un ingresso della struttura, utilizzabile a seconda delle necessità organizzative e ai relativi interni”. Tale ingresso, ad esempio, £nel periodo della pandemia da Covid 19, veniva utilizzato come ingresso tamponi Covid 19”.
A fronte di tali risultanze tecnico-istruttorie, concludono i giudici amministrativi, "giova evidenziare che la questione circa l’utilizzabilità dell'ingresso è posta dalla ricorrente in una prospettiva fuorviante.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ciò che rileva nel caso di specie è che gli ingressi presso la clinica sono tutti utilizzabili per l’accesso del pubblico e, trattandosi di una struttura sanitaria, la scelta dell’ingresso utilizzabile spetta e al direttore sanitario, sulla base delle esigenze organizzative.
In altri termini, al fine di sostenere l’irrilevanza dell’ingresso per il presente giudizio, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare non la semplice circostanza del momentaneo inutilizzo dello specifico ingresso, bensì la radicale e permanente inutilizzabilità del medesimo a beneficio del pubblico. Ciò che, tuttavia, è radicalmente smentito dai documenti versati in atti".