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Emilia Romagna, Gdp: 'Distanziometro non vale per trasferimento titolarità nulla osta'

18 marzo 2025 - 12:34

Importante sentenza del giudice di pace di Reggio Emilia sull'applicazione della legge sul gioco dell'Emilia Romagna, il commento dell'avvocato Boccioletti.

Scritto da redazione
L'avvocato Filippo Boccioletti © Associazione As.tro - sito ufficiale

L'avvocato Filippo Boccioletti © Associazione As.tro - sito ufficiale

Con una recente sentenza il giudice di pace di Reggio Emilia ha annullato il provvedimento del Comune di Rio Saliceto (Re) che ordinava ad una società lo stop al funzionamento degli apparecchi Awp comminando anche la sanzione pecuniaria di 15mila euro, per la supposta violazione della legge regionale dell'Emilia Romagna per il contrasto al gioco patologico e del relativo distanziometro.

La società, difesa dall’avvocato Filippo Boccioletti del Foro di Bologna, amministrativista esperto in concessioni pubbliche, aveva già ottenuto nel 2024 la sospensione degli effetti dell’ordinanza a fronte dell’istanza presentata dal legale, ed ora, forte della pronuncia di annullamento, è la prima nel territorio del Comune di Rio Saliceto a poter riaprire, potrà quindi mantenere aperti ed operanti le Awp e nulla dovrà corrispondere al Comune a titolo di sanzione pecuniaria.

Oggetto dell’ordinanza impugnata, prima sospesa e poi annullata, era la pretesa violazione del divieto di “nuova installazione” delle Awp previsto dall’art. 6 comma 2 bis L.R. n. 5/2013 e s.m.i. e dalla Dgr 831/17: il Comune considerava tale il collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli occorso nel marzo 2024 a seguito del subentro di un concessionario rispetto ad un altro, fuso per incorporazione al primo; l’attività si trovava (e si trova) a meno di 500 metri da un luogo sensibile (una scuola) e per l’amministrazione le Awp dovevano essere dismesse e la società condannata al pagamento della stazione pecuniaria.

La difesa, in sede di richiesta di sospensione degli effetti del provvedimento prima e nel merito poi, ha dimostrato l’illegittimità dell’ordinanza e, in particolare, è riuscita a provare la violazione di legge per violazione della normativa regionale e locale sul punto nonché l’eccesso di potere per travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità e irragionevolezza manifeste. Questo perché, ha sostenuto la difesa, mai può nel caso di specie parlarsi di nuova installazione trattandosi semplicemente di trasferimento tecnico della titolarità del nulla osta da un concessionario all’altro previsto dalla normativa vigente dettata da Adm a regolamentazione del settore (circolare n. 3/Giochi/ADI del 1/8/2007). Del resto, riferisce l’Avv. Boccioletti “se la ratio della normativa regionale è evitare nuove aperture, quella di cui si tratta non è (e non potrebbe essere nemmeno in astratto) considerata tale in quanto l’installazione degli apparecchi awp in questione non è nuova nella sostanza: ordinanze come quella di cui si discute violano non solo la normativa regionale ma anche la ratio ad essa sottesa. Va da sé che nel caso di specie come in altri casi simili non c’è (e mai può esserci stata nemmeno astrattamente) alcuna violazione della legge regionale”.

Un ulteriore elemento valorizzato dalla difesa, soprattutto in sede di richiesta di sospensione degli effetti, accolta nel 2024 a poche settimane dalla notifica dell’ordinanza impugnata, è stato il danno economico che gli effetti stessi avrebbero causato sull’attività considerata la perdita dei ricavi dagli Awp.

Sul punto, spiega l’avvocato Boccioletti “è stato dato rilievo al necessario bilanciamento, degli interessi in gioco: quello pubblico alla tutela della salute mediante chiusura delle Awp e quello del privato ricorrente – titolare del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 41 Cost. In siffatto contesto, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato resa proprio sulle misure, come quella in oggetto, adottate da un Comune dell’Emilia-Romagna con riguardo al c.d. 'distanziometro' ha evidenziato la centralità non solo del valore della tutela della salute, ma anche di quello altrettanto costituzionalmente rilevante dell’esercizio delle attività economiche, dando rilievo decisivo all’esigenza alla continuazione dell’attività d’impresa”.

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