Gioco, Tar Lazio conferma penali: 'Non sono sanzioni amministrative'
Il Tar Lazio conferma le penali irrogate dall'Agenzia dogane e monopoli per il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte di due concessionari di apparecchi da gioco.
Scritto da Redazione
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“Le penali previste dalle concessioni di Adm al fine di sanzionare l’inosservanza dei livelli di servizio da parte dei concessionari del servizio di gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps non hanno natura di sanzioni amministrative. Dette penali assolvono, infatti, ad una funzione esclusivamente civilistica di predeterminazione convenzionale del risarcimento dei danni in caso di inadempimento contrattuale del concessionario (cfr. art. 1382 c.c.), pur lasciando ovviamente impregiudicata sia la rilevanza pubblicistica del servizio erogato dal concessionario, sia i poteri di vigilanza che l’Amministrazione conserva in relazione a tale servizio.”
Lo ricordano i giudici del Tar Lazio nelle due sentenze con cui respingono i ricorsi presentati da altrettanti concessionari contro le penali irrogate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il mancato rispetto dei livelli di servizio da assicurare nella conduzione della rete telematica del gioco (differenti a seconda che si tratti degli apparecchi Awp o Vlt).
Bocciati i motivi di ricorso secondo cui, in un caso, si configurerebbe “una vera e propria sanzione amministrativa”, con la “violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, contestando, in particolare: a) la mancata valutazione dell’elemento soggettivo, pur richiesto dall’art. 1, comma 78, lett. b), n. 23, della l. n. 220/2010; b) la tardività dell’irrogazione, in supposta violazione dell’art.14, comma 1, della l. n. 689/1981; c) l’assenza di un danno concreto per l’Amministrazione”.
Stessa sorte per il secondo ricorso, in cui la ricorrente sottolinea “la violazione del principio di legalità, posto che l’applicazione delle penali è fondata su una determinazione sottostante, adottata nel 2021 e quindi postuma rispetto alla Convenzione ed alla commissione del supposto inadempimento, con la quale l’Amministrazione ha definito l’entità e la misura delle conseguenze derivanti dalla commissione del fatto illecito”.