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Orari gioco Venezia, Tar: 'Annullare la nota del dirigente del Comune'

05 luglio 2024 - 13:16

Secondo il Tar Veneto, il Comune di Venezia nel 2020 ha scelto lo strumento sbagliato per regolare gli orari degli apparecchi da gioco invece di una deliberazione consiliare o di un'ordinanza sindacale.

Scritto da Fm

© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

In nessun modo la sopravvenuta disciplina regionale avrebbe potuto determinare (così come già affermato nelle sentenze di questo Tribunale richiamate proprio dall’Amministrazione resistente) l’automatica modificazione del regolamento comunale presupposta nella comunicazione impugnata. In assenza di una deliberazione del consiglio comunale o di un’ordinanza sindacale a monte, la nota del dirigente che impone un nuovo orario di messa in funzione degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lettera lettera a) c) e c bis) risulta, dunque, essere un atto viziato da incompetenza, in quanto adottato da un organo dell’ente (il dirigente della Direzione Servizi al cittadino e imprese) privo del potere di modificare le previsioni del vigente regolamento comunale.”

Così il Tar Veneto accoglie il ricorso presentato da una società - rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe - contro la riduzione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati negli esercizi di Venezia introdotta da una nota emessa da un dirigente comunale il 22 gennaio del 2020.

Come si ricorderà, con tale atto dirigenziale la nuova disciplina ne ha consentito il funzionamento dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, prevedendo così uno spegnimento di 17 ore giornaliere, in contrasto con il provvedimento della Regione Veneto sugli  orari di interruzione del gioco omogenei su tutto il territorio pubblicato pochi giorni prima.

Il Tar Veneto perciò ha annullato la nota del Comune di Venezia del 2020, rilevando come la fattispecie in esame sia “caratterizzata da una situazione in fatto del tutto anomala.

Il Comune di Venezia, infatti, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n° 38 del 2019 e della delibera n° 2600/2019, ha esercitato il proprio potere discrezionale di disciplinare l’orario di funzionamento degli apparecchi di gioco sovrapponendo la previgente disposizione regolamentare e le fasce minime di interruzione del gioco imposte a livello regionale, così, di fatto, riducendo ulteriormente l’orario di esercizio dell’attività di gioco, attraverso un atto che integra l’ipotesi di un provvedimento viziato dall’incompetenza di chi l’ha adottato e comunque privo della necessaria motivazione”.

Nella sua adozione, infatti, si legge nella sentenza del Tar, “il Comune di Venezia non si è limitato a ritenere che potesse continuare a trovare applicazione il proprio regolamento comunale, ma ha ritenuto di dover applicare una disciplina ancora più restrittiva di quella ivi contenuta, sovrapponendovi le previsioni della Dgr 2600/2019, senza procedere a una formale modifica del regolamento. Nella sostanza, dunque, il Comune, contrariamente a quanto accaduto nel caso alla base della pronuncia ora ricordata, ha ritenuto di adeguare la propria regolamentazione alla sopravvenuta disciplina, ma lo ha fatto senza utilizzare i necessari strumenti giuridici.

Il Comune, dunque, a fronte della sopravvenuta disciplina regionale, avrebbe potuto tenere fermo il proprio regolamento comunale (che prevede la possibilità di funzionamento degli apparati di gioco tra le ore 9.00 e le ore 13.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.30), il che avrebbe comunque determinato una limitazione dell’attività di gioco molto più ampia di quella prevista dalla Regione, anche se non coincidente per la fascia compresa tra le 18 e le 19.30, in cui dovrebbe essere sospesa in base alle indicazioni minime della Regione.

Ovvero avrebbe potuto adeguare il proprio regolamento al rispetto delle fasce minime previste dalla delibera di giunta regionale, ma ciò avrebbe dovuto avvenire mediante una deliberazione consiliare, nella quale avrebbe dovuto essere dato conto delle ragioni legittimanti l’applicazione di una regolazione oraria ancora più restrittiva di quella prevista dalla Regione e anche dal proprio precedente regolamento. In alternativa, fermo restando il Regolamento, il sindaco avrebbe potuto esercitare i poteri regolatori allo stesso attribuiti, fissando nuovi orari di funzionamento degli apparecchi, ancorché sempre motivando in ordine alla necessità e rispondenza all’interesse pubblico, della nuova regolazione oraria”.

 

Il testo integrale della sentenza del Tar Veneto è disponibile in allegato.

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