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Piemonte, avvocato Giacobbe: 'Consentire reinstallazione apparecchi anche a esercizi generalisti'

22 marzo 2025 - 09:18

Terza e ultima parte dello speciale di Gioco News dedicato all'attuazione della legge del Piemonte sul gioco. La disamina dell'avvocato Luca Giacobbe.

Scritto da Fm
L'avvocato Luca Giacobbe (studio Giacobbe, Tariciotti & Associati)

L'avvocato Luca Giacobbe (studio Giacobbe, Tariciotti & Associati)

Ai primi di febbraio, il Tar Piemonte ha emesso una nuova serie di sentenze relative all'applicazione della legge regionale per il contrasto del gioco patologico e in particolare la possibilità di reinstallare apparecchi nei bar per i “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (comma 2), presso cui erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016. Una possibilità che ha creato qualche difficoltà interpretativa e che ha spinto alcuni operatori a pensare che potesse valere anche per i soggetti iscritti nell’elenco Ries, tanto da fargli decidere di fare ricorso al Tar.

I giudici amministrativi sabaudi però hanno stroncato ogni speranza respingendo i ricorsi e ribadendo che solo i titolari di esercizi di vendita di generi di monopoli, sale gioco e scommesse possono reinstallare le slot.

Abbiamo quindi chiesto cosa ne pensa di queste sentenze all'avvocato Luca Giacobbe (studio Giacobbe & Associati), legale di alcuni operatori e protagonista della terza e ultima parte dello speciale di Gioco News dedicato all'attuazione della legge del Piemonte sul gioco, pubblicato sulla rivista di marzo (consultabile integralmente online a questo link).

“Le sentenze si rispettano sempre ma si possono discutere. Va premesso che lo stesso Tar Piemonte ammette in un passaggio di queste sentenze che vi sono 'delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione'.

La norma che consente la reinstallazione va letta ed interpretata in un contesto temporale e normativo molto particolare: la legge n° 19/21 ha riscritto totalmente – abrogandola espressamente - la precedente legge n° 9/2016 e aveva la finalità di fermare l’effetto espulsivo del gioco anche su esercizi che offrivano gioco preesistenti all’entrata in vigore della legge del 2016. La norma prevede che entro il 31 dicembre 2021 gli esercenti autorizzati incisi dalla norma del 2016 avrebbero potuto richiedere di reinstallare gli apparecchi”, esordisce Giacobbe.

Il concetto di esercizi 'autorizzati' è stato a lungo oggetto di contrasto interpretativo anche tra la stessa Regione Piemonte e la direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in particolare se l’iscrizione al Ries potesse o meno configurarsi come un’autorizzazione amministrativa tale quindi da legittimare anche gli esercizi generalisti iscritti all’epoca al Ries nel poter validamente pretendere la reinstallazione degli apparecchi.

A rigore l’autorizzazione è quel provvedimento mediante il quale la Pubblica amministrazione, nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva (e normalmente ad istanza dell’interessato), provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica”, puntualizza l'avvocato.

“Sulla base di questo assunto non concordo affatto con le conclusioni dei giudici amministrativi di primo grado. L’iscrizione al Ries presuppone il possesso di titoli autorizzatori quali la licenza di somministrazione e l’assenza di requisiti soggettivi ostativi.

Il fatto che la verifica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa essere solo formale non è rilevante sebbene poi l’amministrazione possa fare dei controlli ex post. Chi non è iscritto al Ries non può svolgere l’attività di raccolta del gioco.

La conclusione cui si arriva seguendo invece una interpretazione restrittiva della norma è che il legislatore regionale abbia concesso la possibilità di reinstallare ai soli esercizi che svolgevano attività di rivendita di generi di monopolio e ciò (secondo il Tar Piemonte) sarebbe maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale.

Al contrario, ritengo che la giurisprudenza amministrativa abbia costantemente fatto valere il principio di tassatività nell’interpretazione delle norme che pongono dei divieti alle attività economiche e quindi nei casi in cui non vi sia espressamente una esclusione per gli esercizi generalisti possa e debba consentirsi anche a loro di chiedere ed ottenere la reinstallazione degli apparecchi.

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