Regole tecniche Lazio sul gioco, Cds: 'Nulla sentenza di conferma del Tar'
Il Consiglio di Stato dichiara la nullità della sentenza del Tar Lazio che nel 2024 ha confermato la legittimità delle regole tecniche relative alla legge regionale sul gioco del Lazio.
Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash
È nulla la sentenza del Tar Lazio che nel maggio 2024 aveva confermato la validità della circolare n. 32218 del 2023 con la quale la Regione Lazio ha fornito chiarimenti in ordine alla portata applicativa della legge regionale sul gioco, che ha imposto anche alle sale già in esercizio una serie di prescrizioni quanto alla riduzione della frequenza delle giocate, alla distanza tra gli apparecchi, alla pausa obbligatoria ogni 30 minuti di gioco e al divieto di fumo.
A sancirlo è il Consiglio di Stato accogliendo l'appello per la riforma di tale sentenza proposto da una concessionaria per la gestione di alcune sale bingo presenti sull’intero territorio nazionale e nel Lazio.
Le associazioni
Acadi e Sapar si sono costituite ad adiuvandum dell'appello principale.
LA SENTENZA DEL CDS – In accoglimento dell'appello, i giudici di Palazzo Spada evidenziano: “Dall’esame della sentenza impugnata, oltre all’affermazione della proporzionalità e della ragionevolezza della circolare della Regione Lazio, non emergono le ragioni per le quali le censure articolate dall’appellante e supportate con argomentazioni ulteriori anche dalle associazioni di settore modi non siano fondate. In particolare non vi è alcuna considerazione specifica sulle ragioni che giustifichino e legittimino le prescrizioni impartite con la l.r. n. 5/2013 nella versione novellata, confermate dalla circolare, in tema di frequenza di non più di una partita ogni 30 secondi, di distanziamento di almeno 2 mt lineari tra un apparecchio e l’altro, nonché tra gli apparecchi e le altre attività svolte negli esercizi commerciali promiscui, di pausa obbligatoria nel corso delle attività di gioco di 5 minuti ogni 30 minuti di ininterrotta attività ludica, di divieto di fumo, se inteso nel senso che nelle sale da gioco non è possibile riservare spazi per fumatori dotati di apparecchi di aspirazione, come avviene per gli latri esercizi commerciali. Né viene data alcuna spiegazione alle ragioni sottese alla declaratoria di infondatezza delle censure articolate per evidenziare le differenziazioni delle regole del gioco pubblico introdotte su base territoriale dalla circolare impugnata e della argomentata contrarietà con la normativa nazionale che costruisce un’offerta di gioco standardizzata ed identica sull’intero territorio nazionale. 13. A fronte di una serie di censure circostanziate e supportate anche da evidenze istruttorie, come ad esempio la dedotta riduzione degli apparecchi presenti nei locali, il decremento di 2/3 dei ricavi degli operatori, le problematiche correlate allo spostamento degli apparecchi eccedenti nei magazzini e la decadenza dell’autorizzazione nel caso di mancata raccolta delle giocate per oltre 90 giorni quali conseguenze della prescrizione del distanziamento di 2 mt. tra un apparecchio e l’altro all’interno dell’esercizio commerciale, la sentenza impugnata non reca alcuna motivazione specifica limitandosi a richiamare i principi astratti della ragionevolezza e della proporzionalità. 14. Ne discende, pertanto, che nel caso in esame non può riscontrarsi la presenza della struttura decisionale minima ed essenziale atta a consentire l’intervento 'ortopedico' del giudice di appello in considerazione del principio devolutivo (Cons. Stato, IV, n. 7336 del 2023)”.
Il Consiglio di Stato, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, dispone la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 105 Cpa – Codice di procedura amministrativa.
Il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.