Tar ribadisce: 'No risarcimento danni per attività gioco chiuse per Dpcm'
Ennesimo no del Tar Lazio ai titolari delle attività di gioco chiuse dal Governo in pandemia: Dpcm del 14 gennaio 2021 'idoneo a contenere quanto piú possibile i contagi'.
Il Tar Lazio non cambia la propria linea in merito ai risarcimenti chiesti da alcune attività di gioco per le chiusure imposte dal Governo italiano per il contenimento della pandemia di Covid.
Come già accaduto ad aprile, con una nuova sentenza i giudici amministrativi capitolini bocciano il ricorso di una società di gestione della raccolta delle giocate mediante apparecchi Awp e Vlt, atto ad ottenere dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal ministero della salute il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a seguito del Dpcm del 14 gennaio 2021, in quanto "adottato senza una corretta istruttoria, non essendo dimostrato il maggior rischio di contagio ed ignorando i protocolli di sicurezza adottati nella primavera 2020 per la riapertura dei locali destinati al gioco lecito".
Per il Collegio tale richiesta è infondata, "essendo legittimo il Dpcm come la Sezione ha già avuto modo di chiarire", poiché esso non è stato firmato "né a seguito di una carente istruttoria, né in violazione dei principî generali che regolano l’azione amministrativa.
Appare quindi evidente che, nell’amplissima discrezionalità di cui gode il Governo nel perseguire gli obiettivi di politica sanitaria prefissati – data la straordinaria situazione pandemica (v. Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 2102) – l’inibizione di attività quali quella della società ricorrente si rivela legittima. Tale conclusione appare corroborata dal parere reso nel verbale Cts 27 febbraio 2021, n. 161, che ribadiva come la sospensione delle attività delle sale da gioco fosse da collegare al rischio particolarmente alto di trasmissione del contagio, cosí fugando qualsiasi dubbio che la decisione poggi su giudizî etici o morali (cfr., in tal senso, Tar Lazio, sez. III-quater, 4 gennaio 2021, n. 35, resa sulle chiusure dei centri commerciali)".
In aggiunta, nessun pregio hanno le doglianze circa la disparità di trattamento riservata agli esercenti il gioco lecito rispetto ai ristoratori: l’aver previsto (con il Dpcm 14 gennaio 2021) la facoltà di riapertura nella c.d. zona gialla solo per questi ultimi, infatti, costituisce misura proporzionata e coerente con l’incidenza riscontrata. Difatti, va rammentato che la possibilità di ospitare quattro persone ad un tavolo veniva combinata con una serie ulteriore di cautele (orarî limitati, posti contingentati, utilizzo di mascherine di protezione, distanziamento tra i tavoli ed altri) che, considerate nel complesso, garantivano una circoscritta esposizione al rischio di contagio. Viceversa, le caratteristiche proprie delle sale scommesse (illustrate al § 7.3.) non consentivano di poter combinare una riapertura con un tollerabile livello di rischio. Ne consegue che adeguata e proporzionata si palesa la scelta del Governo di operare la descritta distinzione tra le attività economiche".