Tar Umbria: 'Gap diffuso, sì a limiti orari al gioco di Bastia Umbra'
Il Tar Umbria conferma la legittimità dell’ordinanza con la quale il sindaco di Bastia Umbra nel 2017 ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi.
Niente da fare per il ricorso proposto da due società operanti nel mercato dell’installazione e noleggio di apparecchi da intrattenimento d per chiedere l’annullamento dell’ordinanza ncon la quale il sindaco di Bastia Umbra nel 2017 ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 Tulps, nonché del funzionamento di slot e Vlt.
Secondo quanto si legge nella relativa sentenza emessa dai giudici del Tar Umbria, "il provvedimento impugnato appare immune dai prospettati vizi di difetto di motivazione, di istruttoria e di sproporzionalità delle misure ivi contenute, la cui adeguatezza ed incisività risulta d’altra parte attestata dalla significativa riduzione della giocata pro capite effettuata nel territorio del Comune di Basta Umbria (passata dai 2121 € dell’anno 2017, ai 1646 € del 2018 e ai 1550 € del 2020), contrariamente a quanto avvenuto negli altri comuni limitrofi".
Dai rapporti epidemiologici relativi agli anni 2017/2018 utilizzati dalla Usl Umbria a supporto del suindicato rapporto istruttorio, risulta inoltre un progressivo aumento degli utenti affetti da Gap (gioco d’azzardo patologico) in carico ai servizi di cura delle dipendenze nel territorio dell’Assisano (ossia quello di competenza del Comune di Bastia) passati dai 9 del 2015 ai 18 del 2017, con un aumento pari del 100 percento e con il più elevato numero di giocate pro-capite dell’intera regione a carico del Comune di Basta Umbria. Ciò è sufficiente, ad avviso del Collegio, a giustificare le contestate misure di limitazione degli orari di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del Tulps, soprattutto nell’attuale momento storico in cui 'la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della popolazione costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale' (da ultimo, Tar Lombardia, Milano, 7.1.2021, n. 36; Tar Piemonte, Torino, 11.7.2017, n. 836; in termini Tar Veneto, Venezia, 6.11.2017, n. 982) e sia inoltre verosimile ritenere che 'il numero reale delle persone affette da ludopatia sia assai maggiore, poiché una parte significativa del fenomeno resta sommerso (cosiddetta 'cifra oscura'), in quanto molti soggetti ludopatici non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali' (Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298).