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Tassa 500 milioni: ordinanza Tribunale di Roma nomina Ctu per stabilire legittimità

05 luglio 2023 - 14:59

Il Tribunale di Roma nomina un consulente tecnico d'ufficio per definire la legittimità della tassa dei 500 milioni introdotta dalla legge di Stabilità 2015 per la filiera delle slot e delle Vlt.

Scritto da Daniele Duso
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Il Tribunale di Roma chiede "un approfondimento istruttorio" per verificare se "in concreto, in relazione alla somma richiesta in via monitoria risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege" relativamente alla cosiddetta Tassa dei 500 milioni.

"È la prima volta", commenta Massimiliano Ariano, l'avvocato difensore del gestore richiedente, "che un giudice, in un giudizio afferente al noto prelievo forzoso, decide di avvalersi dell’ausilio di un consulente, ritenendo insufficienti gli elementi individuati dal concessionario per la determinazione della quota di riduzione dei compensi, dovendo, viceversa, estendere l’esame ad altri fattori in ossequio alla regola della proporzionalità". 

Il Gestore, tramite l’avvocato Ariano, si era opposto all’ingiunzione di pagamento avanzata dal concessionario avente ad oggetto la nota "Quota legge di stabilità" di riduzione compensi, contestando, in estrema sintesi, che l’importo intimato risultava determinato in base ad un riparto non conforme al principio della progressività alla stregua del quale il taglio andava determinato in proporzione al volume di raccolta delle macchine e alla reale percentuale di partecipazione alla distribuzione dei compensi come stabiliti nel contratto di rete.

Il giudice, introitato il giudizio per la decisione, ha rimesso la causa sul ruolo ritenendo fondati i rilievi avanzati dal Gestore in ordine alle modalità di quantificazione del relativo taglio e ha ritenuto pertanto necessaria la nomina di un consulente così motivandola: “Letti gli atti ed i documenti di causa, assunta ai sensi dell’art. 213 c.p.c. ogni necessaria informazione presso i Pubblici Uffici, il CTU: 1) tenuto conto del numero degli apparecchi riferibili alla opposta e alla opponente, nonché della tipologia di detti apparecchi, nonché della partecipazione alla distribuzione del compenso in base agli accordi contrattuali in essere per il 2015, accerti quale sia la quota parte del versamento gravante sulla opponente; 2) verifichi pertanto se in concreto, in relazione alla somma richiesta in via 2 monitoria, risulti soddisfatta la proporzionalità prevista ex lege".

Non si tratta di una novità assoluta, visto che già in passato una serie di ordinanze con le quali il Tar Lazio risponde ad altrettanti ricorsi presentati da alcuni proprietari e gestori di slot che hanno impugnato il decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto i criteri e le modalità di ripartizione del versamento dell’importo previsto dalla legge di Stabilità 2015, ai sensi del quale “è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 …”, nonché gli atti del concessionario della rete telematica volti ad attuare in concreto la ripartizione del versamento dell’importo dovuto in qualità di gestori dei giochi degli apparecchi Awp collegati alla rete telematica.

“È onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1, Cpa, la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definisce, in rito o nel merito, il giudizio, anziché dalla 'comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione' in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, 'non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo'”.

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